Incompetenza territoriale rilevabile d’ufficio dal giudice di primo grado (TAR Lazio n. 15801 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di primo grado della sede centrale può sollevare d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la questione di incompetenza territoriale in favore della sezione staccata, instaurando sul punto il contraddittorio con le parti. L’art. 47, comma 2, c.p.a. va interpretato nel solo senso che l’eccezione di parte non può essere proposta direttamente in appello né rilevata d’ufficio dal giudice dell’appello se non eccepita in primo grado. La pronuncia di incompetenza assume la forma dell’ordinanza quando è resa in sede cautelare o nella camera di consiglio fissata per la pronuncia immediata; negli altri casi, e in particolare all’esito del giudizio di merito, è adottata con sentenza.
Il Fatto
La ricorrente, società affidataria del servizio di igiene urbana, ha presentato istanza di accesso documentale ex artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 per ottenere copia della documentazione istruttoria sottesa alla determinazione dirigenziale con cui la Direzione regionale competente ha approvato le determinazioni tariffarie per le annualità 2024 e 2025 relative a un impianto di trattamento meccanico gestito da altra società.
La Direzione regionale ha negato l’accesso con provvedimento comunicato a mezzo PEC. La società ha quindi impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, sede di Roma, chiedendo anche l’accertamento del diritto ad accedere mediante estrazione di copia. Si sono costituite in giudizio la Regione e la controinteressata. Alla camera di consiglio il Collegio ha dato avviso alle parti, ex art. 73 c.p.a., della possibile incompetenza territoriale in favore della sede di Latina.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che i provvedimenti impugnati esplicano effetti limitati a una porzione di territorio ricadente nella cognizione della sede staccata di Latina, e che anche l’interesse sotteso al ricorso è territorialmente circoscritto a quella stessa area. Su questa base ritiene di dover declinare la propria competenza.
La questione centrale riguarda la possibilità per il giudice di prime cure di sollevare d’ufficio il profilo dell’incompetenza territoriale. Il TAR richiama la propria sentenza n. 8059/2026 e la precedente ordinanza n. 202514074 del 18.6.2026, secondo cui l’art. 47, comma 2, c.p.a. deve essere letto letteralmente nel solo senso che l’eccezione di parte non è proponibile direttamente in appello né rilevabile d’ufficio dal giudice dell’appello se non eccepita in primo grado. La norma non vieta invece al giudice di primo grado della sede centrale di sollevare d’ufficio la questione di competenza interna.
A sostegno, il Collegio osserva che non esiste un limite esplicito in tal senso e che l’art. 73 c.p.a., norma aperta e generale, consente al giudice di prime cure di sollevare qualsiasi questione strettamente processuale, purché sulla stessa si instauri il contraddittorio con le parti.
Il TAR affronta poi il profilo della forma del provvedimento. Alla luce dell’art. 15, comma 4, c.p.a., come modificato dall’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 160/2012, la pronuncia di incompetenza assume la forma di ordinanza solo quando è resa in sede di decisione sulla domanda cautelare o nella camera di consiglio fissata per la pronuncia immediata. Negli altri casi, e quindi quando è dichiarata all’esito del giudizio di merito, deve essere adottata con sentenza. Il Collegio richiama sul punto un orientamento consolidato, tra cui TAR Campania, Napoli, Sezione VII, n. 193/2022 e TAR Lazio, Roma, Sezione I-bis, n. 4867/2019.
Il TAR dichiara pertanto la propria incompetenza territoriale e indica come giudice competente il TAR Lazio, sede di Latina, davanti al quale la ricorrente potrà riassumere la causa nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, in analogia all’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell’esito processuale.
Nota della Redazione
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