Gestione impianti sportivi comunali tra codice appalti e competenza dirigenziale (TAR Lombardia n. 520 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La convenzione con cui un ente locale affida a un’associazione sportiva dilettantistica la gestione di un impianto sportivo comunale costituisce concessione di servizi ed è soggetta, per espressa previsione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 38/2021, alla disciplina del codice dei contratti pubblici. La qualificazione non muta quando la gestione sia connotata da non esclusività, perché l’affidatario assume comunque una posizione di preminenza rispetto agli altri soggetti nell’uso della struttura. Ne consegue che, esclusa l’applicazione dell’art. 119 TUEL, la selezione del contraente va condotta con procedura di evidenza pubblica e la scelta del vincitore costituisce atto di gestione riservato al dirigente ai sensi dell’art. 107 TUEL, non alla Giunta. All’annullamento dell’atto di scelta segue la dichiarazione di inefficacia della convenzione stipulata nelle more, ai sensi dell’art. 122 c.p.a..
Il Fatto
La ricorrente è un’associazione sportiva dilettantistica che, in forza di una convenzione risalente al 2016 e rinnovata fino al 2026, collabora con il Comune nella gestione di due palestre e di una porzione di immobile destinato a sede delle associazioni sportive. Nel 2024 il Comune ha avviato una procedura per selezionare, tramite avviso pubblico, un’associazione con cui stipulare un accordo di collaborazione per la gestione del centro sportivo “Olimpia” e di un ulteriore immobile.
All’avviso hanno partecipato la ricorrente e un’altra associazione. La Giunta comunale, con deliberazione dell’11.7.2024, ha scelto la seconda e ha approvato lo schema di accordo. La ricorrente ha impugnato la delibera, senza ottenere la tutela cautelare; nelle more il Comune e l’associazione controinteressata hanno sottoscritto la convenzione il 24.10.2024.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla ricostruzione dell’oggetto reale della convenzione. Benché la delibera e lo schema ne indichino uno duplice — promozione dell’attività sportiva e gestione degli impianti —, nessuna clausola disciplina la prima in modo autonomo rispetto alla seconda. Ogni articolo dell’accordo riguarda l’uso, la manutenzione, i controlli e gli introiti degli impianti. L’oggetto sostanziale è dunque la sola gestione degli impianti sportivi.
Da qui la qualificazione: si applica non l’art. 119 TUEL, di portata generale, ma la disposizione speciale dell’art. 6 d.lgs. 38/2021, che al comma 3 impone il rispetto del codice dei contratti pubblici. Il carattere non esclusivo della gestione non scalfisce la conclusione. Il Tribunale osserva che l’uso degli impianti da parte di terzi è subordinato alla soddisfazione delle esigenze dell’associazione gestrice e al suo consenso, così come l’uso diretto del Comune è condizionato all’accordo con la stessa. L’affidatario gode quindi di una posizione di preminenza su una risorsa limitata, che può essere attribuita solo all’esito di una procedura di evidenza pubblica.
Passando al motivo di incompetenza, il Collegio ne afferma la fondatezza. Alla Giunta spetta la scelta di indirizzo politico-amministrativo di non gestire direttamente gli impianti e di affidarli, nonché la fissazione dei criteri generali. La successiva selezione del contraente è invece atto concreto di gestione, riservato al dirigente dall’art. 107 TUEL. Il Tribunale aggiunge che a identica conclusione si perverrebbe anche qualificando l’accordo come collaborazione ex art. 119 TUEL, riconducendo la scelta del soggetto all’art. 107, comma 3, lett. f, TUEL.
Respinta l’eccezione di carenza di interesse, l’accoglimento del motivo assorbe le ulteriori censure, secondo i principi di Cons. Stato, ad. pl., n. 5/2015. Il Collegio affronta poi la sorte della convenzione medio tempore stipulata. Richiamando la qualificazione della gestione degli impianti sportivi come concessione di servizi — consolidata in Cons. Stato, sez. V, n. 2385 del 2013 e n. 858 del 2021 — dichiara l’inefficacia della convenzione ai sensi dell’art. 122 c.p.a., con condanna solidale alle spese.
Nota della Redazione
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