Sospensione del sanitario no vax: giurisdizione al giudice ordinario (TAR Lombardia n. 207 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria disposta per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo. La posizione giuridica coinvolta è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, con la conseguenza che il ricorso proposto davanti al TAR va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. All’accertamento del difetto consegue l’applicazione dell’istituto della translatio iudicii, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda ove questa sia riproposta dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Il Fatto

Il ricorrente, iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Lodi ed esercente la professione, ha impugnato la deliberazione con cui l’Ordine ha accertato il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale e ha comunicato la sospensione ex lege dall’attività, con la correlata annotazione sull’Albo. L’atto è stato notificato nel gennaio 2022.

La difesa dell’Ordine ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario, richiamando le pronunce della Corte costituzionale e l’orientamento delle Sezioni Unite. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 25 gennaio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene fondata. La decisione è resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., in ragione dei plurimi precedenti conformi dello stesso TAR Lombardia, che avevano già dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.

Il percorso argomentativo si fonda sull’orientamento del giudice del riparto della giurisdizione, richiamato nel testo con la sentenza delle Sezioni Unite n. 28429 del 29 settembre 2022 e con la successiva Sezioni Unite n. 9403 del 5 aprile 2023. A tale indirizzo si è uniformato anche il giudice delle leggi con la Corte cost. n. 16 del 9 febbraio 2023.

La spettanza della giurisdizione al giudice ordinario è qualificata come l’opzione ermeneutica maggiormente convincente. A tale conclusione si sono adeguati numerosi Tribunali amministrativi regionali, tra cui Venezia, Catania, Trieste, Bologna, Napoli e Brescia, le cui pronunce sono espressamente richiamate a sostegno della decisione.

Accertato il difetto di giurisdizione, il Collegio applica l’istituto della translatio iudicii previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a. Gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda restano conservati se il giudizio è riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Le spese di lite sono compensate, in considerazione del contrasto giurisprudenziale sul riparto della giurisdizione, ritenuto valida ragione di giustificazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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