Atti di vigilanza ANAC non vincolanti e difetto di interesse all’impugnazione (Cons. Stato n. 1912 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti di vigilanza adottati dall’ANAC ai sensi dell’art. 213 del d.lgs. n. 50 del 2016 non hanno contenuto precettivo vincolante nei confronti delle stazioni appaltanti, che non versano in posizione di subordinazione gerarchica rispetto all’Autorità. Tali determinazioni sono tuttavia impugnabili quando, nella fattispecie concreta, si traducono in regole oggettive e in vincoli conformativi puntuali, privi di margini di modulazione per i destinatari, arrecando un vulnus diretto e immediato alla loro sfera giuridica. La lesività non si valuta in astratto sulla base dell’inquadramento dogmatico dell’atto, ma verificando gli effetti che esso produce in concreto e nell’immediato. Il provvedimento che si limiti a segnalare criticità e a esortare i destinatari ad adottare eventuali iniziative, lasciando ampia discrezionalità sulle scelte da compiere, non è lesivo e non fonda un interesse ad agire.

Il Fatto

Un Comune ha costituito nel 2000 una società mista a prevalente capitale pubblico per la gestione del servizio idrico integrato, selezionando il socio privato mediante procedura a evidenza pubblica. Tra il 2002 e il 2016 altri Comuni sono entrati nella compagine sociale, acquistando quote e stipulando ulteriori convenzioni con la società.

L’ANAC, con delibera del 15 novembre 2023, ha accertato che gli affidamenti in favore della società mista non erano conformi alla normativa nazionale e unionale e ha invitato le stazioni appaltanti a valutare eventuali azioni di ripristino entro 45 giorni. Quattro soggetti hanno impugnato la delibera davanti al TAR Lazio, che ha dichiarato i ricorsi inammissibili per carenza di interesse, esaminandoli comunque nel merito. Il Comune e la società hanno proposto appelli separati, poi riuniti; l’ANAC ha spiegato appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta prioritariamente il motivo con cui si contesta la declaratoria di inammissibilità. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 213 del d.lgs. n. 50 del 2016, applicabile ratione temporis. La norma attribuisce all’Autorità poteri di vigilanza e, in caso di irregolarità, l’art. 213, comma 6, prevede la trasmissione degli atti agli organi di controllo e alle Procure, ma non conferisce alle contestazioni valore di accertamento para-giurisdizionale né effetto vincolante per le amministrazioni vigilate.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui gli atti di vigilanza sono di regola privi di contenuti precettivi, avendo natura di parere non vincolante (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1622 del 2019). Riprende poi la svolta segnata da Cons. Stato n. 11200 del 2022: l’impugnabilità non può escludersi in assoluto, assumendo connotazione lesiva l’atto che incida di fatto nella sfera giuridica del destinatario con vulnus diretto e immediato. Occorre quindi verificare gli effetti conformativi prodotti in concreto, a prescindere dalla qualificazione formale dell’atto.

Applicando tali principi, il Collegio esclude la lesività del provvedimento impugnato. Esso si limita a segnalare criticità e a esortare gli enti ad adottare eventuali iniziative; residua un’ampia discrezionalità dei Comuni sulle scelte da compiere, il cui intervento è prospettato come meramente eventuale. Manca quel vincolo conformativo puntuale che, nel precedente del 2022, imponeva ai vigilati di comunicare le misure da adottare. Irrilevante è che l’ANAC abbia poi formulato nuove contestazioni, trattandosi di iniziative nell’ambito della medesima funzione di vigilanza.

Il rigetto del primo motivo dell’appello comunale travolge le ulteriori censure. Rigettato anche il primo motivo dell’appello della società sulla mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere, che presuppone la piena soddisfazione della pretesa. Il Collegio ribadisce che, una volta dichiarata l’inammissibilità dell’atto introduttivo, le considerazioni di merito costituiscono argomentazioni ipotetiche prive di valenza decisoria, non impugnabili (Cass. n. 32092 del 2024; Cass. n. 10240 del 2025; Cons. Stato, Sez. V, n. 7121 del 2025). Per le stesse ragioni è inammissibile l’appello incidentale dell’ANAC. Gli appelli riuniti sono rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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