Accesso agli atti detenuti dal Comune e non dal concessionario del servizio (TAR Abruzzo n. 523 del 10.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per l’accesso ai documenti amministrativi il ricorrente può ottenere esclusivamente l’ostensione degli atti detenuti dall’amministrazione intimata. Quando la documentazione richiesta è nella disponibilità di un soggetto concessionario del servizio, la relativa istanza va rivolta a quel soggetto. Il Comune che abbia trasmesso tutta la documentazione in proprio possesso non pone in essere alcun diniego illegittimo. È inammissibile, in quanto inconferente, l’invocazione dell’obbligo di trasmissione dell’istanza all’amministrazione competente, poiché tale obbligo non può ampliare l’oggetto del ricorso per accesso proposto nei confronti dell’ente intimato.

Il Fatto

La ricorrente, membro della famiglia proprietaria di una cappella privata nel Cimitero Comunale di Avezzano, ha presentato al Comune istanza di accesso per ottenere copia di tutta la documentazione relativa alla concessione del lotto, comprese le operazioni di tumulazione, autorizzazioni e dichiarazioni. Il Comune ha riscontrato l’istanza trasmettendo copia della concessione n. 692 del 1956.

Ritenendo tale risposta un diniego parziale, la ricorrente ha proposto ricorso per accesso, chiedendo l’annullamento della nota e la condanna del Comune all’ostensione integrale. Il Comune si è costituito deducendo di aver trasmesso tutta la documentazione in proprio possesso e che gli ulteriori atti relativi alle tumulazioni erano nella disponibilità della società concessionaria dei servizi cimiteriali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso ritenendo dirimenti le argomentazioni del Comune. L’amministrazione ha fornito un pronto riscontro all’istanza, ostendendo tutta la documentazione in proprio possesso. La parte restante, relativa alle tumulazioni e agli interventi nella cappella, non era detenuta dall’ente.

Il punto centrale attiene all’individuazione del soggetto tenuto all’ostensione. Il Comune non ha mai esercitato controlli sulle tumulazioni nelle cappelle di famiglia perpetue, controllo affidato ai familiari stessi, mentre gli obblighi documentali ricadono sui concessionari secondo i punti 3, 4 e 5 della concessione.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che la ricorrente, per la documentazione ulteriore, dovesse rivolgersi direttamente alla società concessionaria dei servizi cimiteriali. Le considerazioni della ricorrente sulla titolarità comunale della gestione cimiteriale sono state giudicate illogiche e infondate, proprio perché esiste un soggetto concessionario del servizio.

Quanto all’obbligo di trasmissione dell’istanza all’amministrazione competente, il Collegio lo ha ritenuto inconferente. Il ricorso per accesso proposto nei confronti del Comune può conseguire unicamente l’accesso agli atti detenuti dallo stesso Comune e non da diverso soggetto.

Il ricorso è stato pertanto respinto nel merito, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in € 800,00 in favore del Comune, secondo il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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