Ottemperanza al giudicato urbanistico e limiti dell’effetto conformativo (Cons. Stato n. 5258 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che annulla una previsione urbanistica per difetto di istruttoria e di motivazione non attribuisce al proprietario un diritto a una destinazione edificatoria, ma impone all’amministrazione un obbligo di più approfondita istruttoria e di più adeguata motivazione sulle ragioni delle scelte operate. L’effetto conformativo della pronuncia di annullamento va circoscritto a tale obbligo, con salvezza dei margini di discrezionalità che connotano la pianificazione urbanistica. Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina la completa esecuzione del giudicato e, quando il procedimento di variante sia stato effettivamente avviato, non dispone la nomina del commissario ad acta, che resta misura sussidiaria da adottare solo in caso di inerzia o di ulteriore inadempimento.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un’area in Roma destinata all’edificazione dalla convenzione di lottizzazione del 1935. Una variante al PRG del 1992 e il successivo “Piano delle certezze” del 1997 avevano ricondotto l’area a verde pubblico. Il T.a.r. per il Lazio, con sentenza n. 8365 del 2004, aveva annullato il Piano delle certezze nella parte relativa a tale destinazione. Il nuovo PRG del 2008 ha riproposto la destinazione a verde pubblico e servizi di livello locale, e il ricorso è stato respinto dal T.a.r. con sentenza n. 8738 del 2020.
Con la sentenza n. 2256 del 2023 la Sezione Quarta ha accolto l’appello, ritenendo che l’amministrazione avesse omesso di dare adeguatamente conto delle ragioni specifiche delle scelte operate in presenza di un giudicato di annullamento. Formatosi il giudicato, la società ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la corretta esecuzione della pronuncia e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Città Metropolitana: la sentenza da ottemperare era stata pronunciata anche nei suoi confronti, sicché la sua evocazione in giudizio è corretta.
Nel merito, la Sezione individua il contenuto dell’effetto conformativo del giudicato richiamando i passaggi della sentenza n. 2256 del 2023. Da essi si desume che all’amministrazione era imposto soltanto di “dare adeguatamente conto delle ragioni specifiche delle scelte operate”, in ragione del difetto di istruttoria e di motivazione sulla ragionevolezza e conformità al precedente giudicato delle scelte urbanistiche. Il giudicato non contiene dunque alcuna statuizione sulla destinazione da imprimere all’area.
Da qui la conseguenza sul piano rimediale. Poiché Roma Capitale ha dimostrato, con i documenti depositati il 25 maggio 2026, di aver avviato l’iter per l’adozione della variante, e poiché le scelte di pianificazione urbanistica sono assistite da margini di discrezionalità, il Collegio ritiene di limitarsi a ordinare il completamento del procedimento per la parte di competenza comunale.
La nomina del commissario ad acta, richiesta dalla ricorrente, non viene disposta “allo stato”: il ricorso è accolto nei limiti indicati, con ordine di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza n. 2256 del 2023 concludendo l’avviato procedimento di variante. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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