Ammonimento per violenza domestica annullato per istruttoria carente e motivazione generica (TAR Sicilia n. 3278 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento del Questore a tutela delle vittime di violenza domestica, adottato ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013, è misura di prevenzione a funzione cautelare e dissuasiva che non richiede la piena prova della responsabilità dell’ammonito, ma un quadro istruttorio dal quale emergano, anche sul piano indiziario, fatti idonei a ledere la riservatezza della vita di relazione o, anche solo potenzialmente, l’integrità della persona. Per non risolversi in un mero sospetto sorretto dalle sole affermazioni del denunciante, l’Autorità di polizia deve dare conto, nella motivazione, dell’esistenza di plurimi elementi convergenti che consentano di qualificare la condotta come minacciosa, vessatoria o petulante e oggettivamente idonea a ingenerare timore. Il provvedimento che si fondi su contestazioni generiche e indefinite, a fronte di un quadro istruttorio incoerente e contraddittorio rispetto agli accertamenti compiuti dalle forze dell’ordine, è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione ed è annullato, ferme restando le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Sicilia il decreto con cui il Questore di Catania gli aveva applicato l’ammonimento per violenza domestica, unitamente al processo verbale di ammonimento e agli atti consequenziali. Il provvedimento era stato adottato su denuncia della moglie, che aveva riferito di aggressioni fisiche e verbali, percosse, minacce e condotte di controllo e isolamento.
Il ricorrente ha dedotto la mancanza assoluta di motivazione e la genericità del provvedimento, privo di coordinate spazio-temporali; il difetto di istruttoria, per non avere l’Autorità valutato il complesso quadro indiziario né sentito le persone informate sui fatti; la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mera forma, mentre la controinteressata non si è costituita. All’udienza pubblica la causa è stata posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la natura dell’istituto. L’ammonimento introdotto dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009 è misura di prevenzione con funzioni cautelari e dissuasive, mirata a scoraggiare condotte che possano integrare il delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen.; l’art. 3 del d.l. n. 93/2013 ha poi esteso la tutela preventiva ai casi di percosse e lesioni personali nel contesto della violenza domestica, con possibilità di adozione anche su segnalazione di chiunque e senza il consenso della vittima.
Quanto alla prova, la sentenza richiama l’orientamento secondo cui non è necessaria la piena prova della responsabilità, ma è sufficiente un quadro istruttorio che evidenzi, anche sul piano indiziario, eventi idonei a recare un vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, su un piano potenziale, all’integrità della persona (Cons. Stato n. 4127 del 2015; Cons. Stato n. 758 del 2019; Cons. Stato n. 4422 del 2022). Il diritto amministrativo della prevenzione presuppone il superamento di una soglia di rispetto della libertà e dignità altrui che desti allarme sociale (Cons. Stato n. 2494 del 2023). Tuttavia, per non trasmodare in una logica di mero sospetto unicamente sorretta dalle affermazioni del denunciante, l’istruttoria, poi trasfusa nella motivazione, deve dare conto di plurimi elementi convergenti.
Applicando tali principi, il TAR rileva che il provvedimento impugnato si fonda esclusivamente sulla denuncia del coniuge. Né nel provvedimento né nelle annotazioni di P.G. richiamate emergono fatti sussumibili nella fattispecie contestata. I verbali di intervento delle forze dell’ordine smentiscono la ricostruzione della denunciante: in un caso non vi era alcun diverbio in atto, nessun segno di violenza e le parti non manifestavano volontà di querelarsi; nell’altro la donna non presentava lesioni visibili, non era malnutrita e rifiutava ogni cura medica.
Il Collegio stigmatizza ulteriori carenze: la comunicazione di notizie di reato resta generica sulle immagini asseritamente compromettenti, non depositate e non circostanziate; l’episodio di violenza non trova riscontro nella documentazione sanitaria; gli ulteriori episodi sono riportati solo genericamente, senza specifica valutazione. La condotta contestata rimane quindi generica e indefinita e il quadro istruttorio incoerente e contraddittorio, con omesso approfondimento istruttorio. I primi due motivi sono accolti, con assorbimento del terzo; il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese e rimborso del contributo unificato ove versato.
Nota della Redazione
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