Esclusione da agevolazioni e condanna penale: necessaria la valutazione di gravità (Cons. Stato n. 4108 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che esclude dalla procedura le imprese i cui amministratori o legali rappresentanti siano stati condannati, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale non opera in forza della sola esistenza della condanna. Essa richiede all’amministrazione una valutazione concreta della gravità del reato e della sua attitudine a incidere sulla moralità professionale dell’impresa. Il provvedimento di esclusione che si limiti a richiamare per relationem il preavviso di rigetto, senza dare conto di tale apprezzamento, è viziato per difetto di motivazione. Rilevano in tal senso l’intervenuta estinzione del reato per decorso del termine e la risalenza nel tempo dei fatti, che impongono una motivazione tanto più puntuale.

Il Fatto

Una società veniva inizialmente ammessa a un bando della Regione Campania per agevolazioni a sostegno delle imprese nella promozione dell’efficientamento e del risparmio energetico, con attribuzione di un punteggio e di un contributo riconosciuto. Con successivo decreto dirigenziale dell’11 dicembre 2023 la società veniva esclusa dalla procedura, in ragione della carenza dei requisiti di moralità del proprio rappresentante legale, a fronte di una condanna penale dallo stesso riportata.

Avverso l’esclusione e gli atti correlati la società proponeva ricorso, con istanza di accesso ex art. 116, comma 2, Cod. proc. amm. sugli atti istruttori. Il TAR Campania dichiarava inammissibile il ricorso per mancata notifica ai controinteressati. La società impugnava la decisione; questa Sezione, con sentenza non definitiva, accoglieva l’appello sulla statuizione di inammissibilità, sicché il giudizio proseguiva nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina la censura di difetto di motivazione del provvedimento di esclusione, motivato per relationem con richiamo al preavviso di rigetto. Quest’ultimo riproduce l’art. 3, comma 3, dell’avviso, che richiede l’assenza di amministratori o legali rappresentanti condannati con sentenza passata in giudicato, o destinatari di decreto penale divenuto irrevocabile o di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.

La Corte osserva che la clausola non faceva riferimento alla condanna penale in sé, ma esclusivamente alle condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità e idonei a incidere sulla moralità professionale. Non ogni condanna, dunque, assumeva rilievo escludente, ma solo quella riconducibile a tale qualificazione. Ciò, come già rilevato in fase cautelare dalla stessa Sezione con Cons. Stato, V, n. 1209 del 2024, presupponeva una valutazione in concreto del fatto.

Nel caso di specie la legale rappresentante era stata condannata con sentenza di patteggiamento del 2011, irrevocabile l’8 luglio 2011, per omesso versamento Iva ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, su fatto del 2007. Nel corso del procedimento la società produceva l’ordinanza di estinzione del reato per decorso del quinquennio senza commissione di reati della stessa indole, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. L’amministrazione, tuttavia, perveniva all’esclusione senza fornire spiegazioni ulteriori.

Il Collegio rileva che, pur non essendo direttamente applicabile il regime dell’art. 57, par. 7, dir. n. 2014/24/UE sulla durata temporale dei pregiudizi, restava fermo che solo la condanna per reati gravi poteva fondare l’esclusione. La valutazione concreta era tanto più necessaria a fronte dell’intervenuta estinzione del reato e della risalenza dei fatti, con presupposti già maturati al tempo della domanda. Tale valutazione e motivazione risultano del tutto carenti, stante la genericità delle indicazioni degli atti impugnati e la mancata specificazione di profili di omissione dichiarativa.

L’appello è pertanto accolto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo; in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è accolto e il provvedimento amministrativo annullato. La particolarità della fattispecie giustifica l’integrale compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 445 c.p.p.

Tutte le 285 sentenze sull'art. 445 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *