Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese in deroga all’art. 35 c.p.a. (TAR Lazio n. 525 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la rinuncia al ricorso notificata alle controparti nei termini di legge e non opposta dalle stesse comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm. Il giudice dichiara l’estinzione con sentenza e dà atto della rinuncia. Quanto alle spese, l’adesione espressa dell’amministrazione resistente consente la compensazione anche in deroga alla regola che, in caso di rinuncia, ne prevede la condanna del rinunciante. La compensazione richiede in ogni caso il consenso della controparte costituita.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’rapporto concessorio avente ad oggetto un’area demaniale nel Comune di Fondi destinata a un complesso balneare, ha impugnato la nota comunale di differimento delle concessioni demaniali e la deliberazione di Giunta che ne costituisce presupposto. Sosteneva che il Comune avesse illegittimamente ridotto la durata della concessione, originariamente prevista fino al 2033, e che il rapporto fosse di durata indefinita perché sorto prima del termine di trasposizione della direttiva 2006/123/CE.
Il Comune si è costituito per resistere; l’Agenzia del Demanio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia si sono costituiti con memoria di stile. Prima della decisione la ricorrente ha notificato e depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, cui il Comune ha aderito chiedendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che la ricorrente ha ritualmente notificato e depositato la dichiarazione di rinuncia, senza che le controparti vi si siano opposte. Ricorda il principio, richiamando TAR Lazio Roma, Sez. I bis, n. 5015 del 2025, secondo cui la rinuncia notificata nei termini e non opposta determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm.
Il Tribunale dà quindi atto della rinuncia e dichiara estinto il ricorso. La statuizione processuale assorbe ogni questione di merito, comprese quelle prospettate dalla ricorrente in via pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia e in via incidentale davanti alla Corte costituzionale: il Collegio non ne esamina la fondatezza.
Sul regolamento delle spese, il Collegio rileva che l’amministrazione comunale ha espressamente acconsentito alla compensazione. Ciò consente di derogare alla regola dell’art. 35 cod. proc. amm., che in caso di rinuncia porrebbe le spese a carico del rinunciante. La compensazione integrale è pertanto disposta.
Il dispositivo ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. La pronuncia resta sul piano processuale e non incide sulla qualificazione del rapporto concessorio né sulla durata della concessione, questioni che la rinuncia ha lasciato definitivamente precluse.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.