Ottemperanza per l’attivazione della Carta elettronica del docente, no all’astreinte per le ragioni ostative della finanza pubblica (TAR Veneto n. 1718 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che accerta il diritto del docente precario all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, legittima la proposizione dell’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato include l’attivazione del dispositivo e l’accredito dell’importo oggetto della condanna, senza che rilevi l’eventuale carenza di fondi in bilancio. La nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia non osta, di per sé, alla condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la quale può essere tuttavia esclusa dal giudice allorché sussistano “altre ragioni ostative”, ravvisabili nella crisi della finanza pubblica e nell’ammontare del debito pubblico.
Il Fatto
Un docente, che aveva prestato servizio a tempo determinato, agiva in ottemperanza dinanzi al TAR Veneto per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di un importo complessivo di € 2.000,00. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione non aveva provveduto spontaneamente all’esecuzione. Il ricorrente chiedeva quindi l’attivazione della Carta, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, essendo la sentenza passata in giudicato e notificata ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., senza necessità di formula esecutiva ex art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale nel termine di 60 giorni, attivando la Carta elettronica e versando l’importo dovuto, esclusi ulteriori accessori, non essendo tale somma equiparabile a voci retributive.
In accoglimento della domanda, il TAR ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella figura del Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici”, con facoltà di delega, che dovrà provvedere in caso di perdurante inerzia, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Nessun compenso è stato previsto per il Commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione.
Quanto alla domanda di condanna alla penalità di mora, il Collegio l’ha respinta. Richiamata la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, che ha escluso preclusioni astratte ma ha riconosciuto il limite autonomo delle “altre ragioni ostative”, il TAR ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino la mancata condanna. Ha altresì valorizzato la complessità del procedimento di attivazione della Carta elettronica, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, nonché l’eccezionale mole di contenzioso seriale sulla materia, ritenendo ragionevolmente riconducibile a tali fattori il ritardo dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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