Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 527 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la rinuncia al ricorso notificata alle controparti nei termini di legge e non opposta dalle stesse comporta l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria di estinzione prescinde dall’esame del merito e dalle questioni di legittimità prospettate dalla parte. Quanto alle spese, in deroga alla regola della soccombenza, le stesse possono essere compensate quando l’amministrazione resistente abbia espressamente aderito alla rinuncia e alla compensazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale esercente un complesso balneare su area demaniale nel Comune di Fondi, aveva impugnato la nota comunale di differimento delle concessioni demaniali e la presupposta deliberazione di Giunta, lamentando l’illegittima riduzione della durata del rapporto concessorio. Secondo la prospettazione, la concessione, sorta anteriormente al termine di trasposizione della direttiva 2006/123/CE, avrebbe dovuto considerarsi di durata indefinita e sottratta all’art. 3, comma 1, legge n. 118/2022, con conseguente disapplicazione della normativa interna in contrasto con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE.
Il ricorrente aveva articolato domande di accertamento e di condanna al rilascio di nuovi titoli concessori, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e rimessione alla Corte costituzionale. Si costituivano il Comune, l’Agenzia del Demanio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La Motivazione della Corte
Prima dell’udienza pubblica il ricorrente ha notificato e depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso. Il Comune resistente ha aderito alla rinuncia e alla compensazione delle spese. Il Collegio ha quindi scrutinato la rinuncia alla stregua dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., unitamente agli artt. 84 e 85 cod. proc. amm.
Il Tribunale ha rilevato che la rinuncia, notificata alle controparti nei termini di legge e non opposta dalle stesse, determina l’estinzione del giudizio. A sostegno richiama il precedente T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, n. 5015 del 10 marzo 2025, che conferma l’orientamento consolidato in materia di rinuncia non opposta.
Sul governo delle spese, la Corte ha osservato che l’amministrazione ha espressamente acconsentito alla compensazione. In deroga alla regola generale dell’art. 35 cod. proc. amm., le spese sono state pertanto compensate. Il ricorso è stato dichiarato estinto con spese compensate, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
La pronuncia non affronta nel merito le questioni di compatibilità euro-unitaria e costituzionale prospettate dal ricorrente. L’estinzione chiude il giudizio senza sindacato sulla legittimità degli atti impugnati.
Nota della Redazione
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