Tariffa forfettaria canone unico per impianti di energia rinnovabile (Cons. Stato n. 541 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021, convertito con l. n. 215/2021, nell’interpretare l’art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019, individua un criterio di calcolo determinato a monte dal legislatore per le occupazioni permanenti del sottosuolo con impianti funzionali all’erogazione del servizio a rete. L’aggettivo “minima” riferito agli 800 euro designa l’importo fisso e forfettario in ogni caso dovuto, non una base di calcolo liberamente elevabile dall’ente locale. Rientra tra le attività strumentali alla fornitura del servizio di pubblica utilità anche la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, pure in assenza di allacci diretti con gli utenti finali. Il criterio forfettario riveste carattere di specialità rispetto al metodo ordinario dei commi 819 e seguenti e prevale sul principio di invarianza di gettito. La disciplina non è innovativa con effetti retroattivi e supera i dubbi di legittimità costituzionale sotto i profili degli artt. 3, 97 e 119 Cost.
Il Fatto
La società appellata è titolare dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto eolico, comprensivo delle opere elettriche di connessione interrate destinate ad attraversare il sottosuolo delle strade provinciali. La Provincia aveva modificato il proprio regolamento sul canone unico di occupazione di suolo pubblico, introducendo per i produttori di energia da fonti rinnovabili una tariffa parametrata al criterio standard e non all’importo forfettario.
La società ha impugnato la delibera consiliare di modifica, le delibere presidenziali di approvazione delle tariffe e le note di richiesta del canone. Il TAR Puglia ha in parte dichiarato il ricorso inammissibile, per difetto di giurisdizione sulla quantificazione del canone e per difetto di interesse sul regolamento del 2021, e in parte lo ha accolto, annullando la modifica regolamentare del 2023 e gli atti conseguenti. La Provincia ha proposto appello, riproponendo in via subordinata la questione di costituzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. Quanto al dedotto vizio di ultrapetizione, il Consiglio di Stato chiarisce che, anche ravvisandolo, non ne deriverebbe il rinvio al primo giudice ex art. 105 c.p.a., ma solo l’esame nel merito della censura effettivamente formulata dalla ricorrente, in virtù dell’effetto devolutivo dell’appello richiamato dall’Adunanza Plenaria n. 10 e n. 11 del 2018.
Nel merito, la censura è fondata. La Sezione si conforma alle proprie sentenze n. 8062/2025 del 16 ottobre 2025 e n. 9447/2025 del 1° dicembre 2025, richiamate integralmente ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.: la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al precedente conforme, purché resti comprensibile l’iter logico del convincimento.
La Corte ribadisce che la produzione di energia elettrica, comprensiva del trasporto ai distributori, è attività strumentale al servizio di pubblica utilità anche senza allacci diretti agli utenti finali. L’importo di 800 euro costituisce misura fissa e forfettaria, non soglia minima elevabile. Il criterio è quindi speciale rispetto ai commi 819 e seguenti dell’art. 1 della l. n. 160/2019, con prevalenza sul principio di invarianza di gettito e sull’autonomia finanziaria degli enti locali.
Il comma 831-bis concerne un settore diverso, non connesso alle politiche di transizione energetica, e non può costituire elemento di raffronto. La norma interpretativa, successiva al comma 831-bis, non è disposizione innovativa con effetti retroattivi. Le censure di illegittimità costituzionale ex artt. 3, 97 e 119 Cost. sono infondate. Le spese sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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