Pubblicità IperFibra e carenze informative: confermata la scorrettezza della pratica commerciale (Cons. Stato n. 9478 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce pratica commerciale ingannevole e omissiva, ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del consumo, la comunicazione pubblicitaria di servizi di connettività in fibra ottica che enfatizzi il raggiungimento della massima velocità e affidabilità senza rendere immediatamente percepibili le limitazioni tecniche e territoriali del servizio, le differenze di prestazioni in funzione dell’infrastruttura disponibile e la necessità di attivare un’opzione aggiuntiva, gratuita solo per un periodo iniziale e poi a pagamento. La clausola di salvezza delle dichiarazioni esagerate di cui all’art. 20, comma 3, del Codice del consumo non opera quando il messaggio, pur iperbolico, non sia comune e risulti diretto a categorie di consumatori specifiche anziché alla generalità. Il previo esito favorevole di un procedimento di moral suasion non paralizza l’esercizio del potere sanzionatorio quando la nuova campagna, per terminologia e contesto di mercato, non sia sovrapponibile alla precedente. L’assenza di una disciplina di settore non esonera il professionista dal rispetto del canone di diligenza professionale.
Il Fatto
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato avviava un procedimento nei confronti di un operatore di telecomunicazioni, contestando la scorrettezza delle campagne pubblicitarie relative a offerte di connettività in fibra ottica. Secondo l’Autorità, i messaggi enfatizzavano prestazioni massime in termini di velocità e affidabilità, omettendo di informare adeguatamente i consumatori sulle caratteristiche della tecnologia utilizzata, sulle limitazioni geografiche e sulle reali potenzialità del servizio, oltre che sull’esistenza di un’opzione aggiuntiva a pagamento necessaria per raggiungere la velocità pubblicizzata.
All’esito del procedimento l’operatore era destinatario di una sanzione di 4.600.000 euro, seguita da una ulteriore sanzione di 200.000 euro per inottemperanza parziale all’ordine inibitorio. Il TAR Lazio respingeva i ricorsi; la società proponeva appello, deducendo tra l’altro l’affidamento ingenerato dal precedente procedimento di moral suasion concluso con archiviazione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce la nozione di pratica commerciale scorretta richiamando l’art. 20, comma 2, del Codice del consumo e la figura del consumatore medio, nozione non statica che impone una valutazione caso per caso. Le prescrizioni di settore non esauriscono il parametro di diligenza richiesto al professionista, che deve adottare gli accorgimenti ulteriori imposti dal canone di buona fede.
Quanto all’affidamento, il Collegio esclude la sovrapponibilità tra la campagna oggetto di moral suasion e quella successiva. L’Autorità aveva evidenziato il mutamento del contesto di mercato e l’aumento della velocità massima pubblicizzata, con claim progressivamente incentrati sull’esaltazione della “ultravelocità”. La valutazione tecnico-discrezionale dell’Autorità è ritenuta scevra da profili di irragionevolezza.
Sul versante informativo, la Corte conferma che i claim utilizzati erano idonei a indurre il consumatore a ritenere di ottenere sempre le massime prestazioni, senza evidenziare le differenze tra le infrastrutture e i limiti territoriali. Il rinvio al sito web risultava poco visibile e generico, le informazioni sulle differenze tecnologiche erano collocate in note a caratteri ridotti, e mancava un chiaro avvertimento sull’opzione a pagamento.
Il Collegio esclude l’operatività dell’esimente delle dichiarazioni esagerate: la norma salva solo il messaggio iperbolico comune, rivolto alla generalità dei consumatori, e non quello indirizzato a gruppi specifici. Nel caso concreto il messaggio non poteva comunque essere preso alla lettera dal consumatore medio.
Infine, la Corte ritiene congruamente motivata la quantificazione della sanzione, avuto riguardo alla gravità della violazione, all’asimmetria informativa, alla notorietà dell’operatore e alla diffusione nazionale della pratica, con riconoscimento dell’attenuante collaborativa. Quanto alla sanzione per inottemperanza, i due comportamenti contestati costituiscono violazioni autonome, ciascuna idonea a fondare la contestazione. L’appello è pertanto respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 20 Cod. cons. – Divieto delle pratiche commerciali scorrette
- Art. 21 Cod. cons. – Azioni ingannevoli
- Art. 22 Cod. cons. – Omissioni ingannevoli