Test antidroga militare illegittimo senza verbale di prelievo e test di revisione (Cons. Stato n. 5443 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il risultato del drug test disposto nei confronti del militare è inutilizzabile a fini disciplinari quando difetta il verbale di prelievo e trasmissione del campione prescritto dall’art. 12, comma 4, del d.m. 16 luglio 2010, sempre che l’interessato contesti la metodica di raccolta. In presenza di contestazioni sulla procedura, spetta all’Amministrazione provare aliunde l’osservanza del protocollo mediante fonti fattuali puntuali, non essendo sufficiente il richiamo alla relazione finale dell’inchiesta. L’esito positivo delle prime analisi non può essere assunto come dato incontrovertibile se non è stata comunicata all’interessato la facoltà di chiedere il test di revisione su nuovo campione. Gli esiti negativi dei controlli successivi, privati e pubblici, impongono un approfondimento istruttorio e non possono essere liquidati come irrilevanti senza motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale dell’Esercito in servizio presso un comando con sede in Campania, era sottoposto il 26 gennaio 2015, per sorteggio, a un test antidroga periodico presso il laboratorio di un ospedale militare. Prima del prelievo riferiva al personale medico di aver assunto nei giorni precedenti un farmaco antinfluenzale e di essersi sottoposto a estrazione di una radice dentale in anestesia locale. Il test risultava positivo alla cocaina; l’ufficiale era posto in licenza di convalescenza e sottoposto a inchiesta formale.
Non informato della possibilità di chiedere un test di revisione, si sottoponeva a proprie spese ad analisi presso un laboratorio privato, con esito negativo, mentre le controanalisi sul medesimo campione confermavano la positività. Ulteriori controlli presso una struttura pubblica davano anch’essi esito negativo. Il Ministero della Difesa chiudeva il procedimento con decreto che irrogava la sospensione disciplinare dall’impiego per sei mesi. Il TAR Campania respingeva il ricorso; l’ufficiale appellava.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il gravame e muove dal quadro procedimentale fissato dal d.m. 16 luglio 2010, integrato dal protocollo del 21 ottobre 2014. L’art. 12, comma 3, impone contenitori monouso con tappo a chiusura ermetica antiviolazione o sigillo adesivo non rinnovabile, sottoscritto congiuntamente dal militare e dal dirigente sanitario; il comma 4 prescrive il verbale di prelievo, controfirmato dal militare, che attesta la corretta esecuzione dell’operazione.
Nel caso concreto tale verbale non risulta redatto né acquisito. L’appellante aveva dedotto una serie puntuale di violazioni: contenitore consegnato privo di busta sterile e di coperchio, chiusura eseguita da un operatore di spalle, fascetta gialla già apposta al momento della riconsegna. Tali circostanze non erano state specificamente contestate dall’Amministrazione, che si era limitata a depositare una memoria di mero stile. Il TAR aveva superato la doglianza richiamando la relazione finale dell’inchiesta, senza esaminare la questione centrale dell’omesso verbale in contraddittorio.
La Corte enuncia il principio per cui, in presenza dell’obbligo di redazione del verbale, la sua assenza determina di per sé la non utilizzabilità del campione, ove l’interessato contesti la violazione del protocollo. Il verbale costituisce la fonte di garanzia della correttezza della procedura e non può essere sostituito dalle deduzioni dell’ufficiale istruttore. In ogni caso, a fronte di contestazioni sulla metodica, è l’Amministrazione a dover provare aliunde l’osservanza delle disposizioni, attraverso fonti fattuali puntuali, non allegate.
Quanto agli effetti adulteranti dei farmaci, il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 556 del 2015, che ha riconosciuto l’effetto distorcente del farmaco antinfiammatorio contenente codeina sulle analisi da drug test. L’anestetico locale odontoiatrico, per la sua composizione, presenta struttura chimica similare alla cocaina. La sentenza di primo grado ha liquidato tali profili senza motivazione adeguata.
Infine, l’art. 13, comma 1, del d.m. subordina il test di revisione su nuovo campione alla richiesta dell’interessato, ma impone che questi ne sia formalmente informato: evenienza non avvenuta. Gli esiti negativi dei controlli successivi avrebbero dovuto quantomeno innescare un approfondimento istruttorio. L’appello è pertanto accolto, la sentenza riformata e gli atti impugnati annullati, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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