Mancato superamento prova operativa: esclusione legittima, onere probatorio sul candidato (TAR Lazio n. 4164 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure concorsuali per l’accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la valutazione della prova di capacità operativa è atto della commissione esaminatrice, assistito da una presunzione di legittimità, salva la prova contraria. Il candidato che non completa il percorso previsto dalla prova, come risultante dal verbale e dalla scheda di valutazione sottoscritta senza riserve, è legittimamente escluso. L’onere di dimostrare l’eventuale malfunzionamento del sistema di cronometraggio, l’inadeguatezza del campo di prova o il sopravvenire di un imprevedibile infortunio grava sul candidato, che deve fornire un principio di prova e riferire l’incidente alla commissione. Nessuna previsione del bando impone all’amministrazione di verificare d’ufficio le cause del mancato completamento della prova.
Il Fatto
Il ricorrente, volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha partecipato alla procedura speciale di reclutamento, indetta con d.d. 14 novembre 2018, n. 238, per la qualifica di vigile del fuoco. Sottoposto alla prova di capacità operativa in data 15 marzo 2023, è stato giudicato non idoneo per il mancato superamento del modulo di valutazione dell’acquaticità: dopo la fase di nuoto in apnea, il candidato non aveva completato il percorso, tanto da richiedere l’intervento dei sommozzatori in servizio di assistenza. Avverso l’esclusione, il ricorrente ha dedotto un unico e articolato motivo, sostenendo la diversa ricostruzione dei fatti e l’illegittimità della prova per irregolarità del campo e inadeguatezza del cronometraggio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. I giudici hanno anzitutto valorizzato la lettura congiunta del verbale n. 4 del 15 marzo 2023 e della scheda di valutazione, sottoscritta dal candidato senza riserve e non oggetto di querela di falso: dai documenti risulta che il mancato superamento della prova dipese dall’interruzione del percorso dopo la riemersione dalla fase di apnea, circostanza confermata anche dalla nota del Presidente della Commissione, che riferì dello stato di difficoltà del candidato e dell’intervento dei sommozzatori.
La Corte ha quindi ritenuto destituite di fondamento le censure relative alla mancata indicazione del tempo di conclusione e al preteso malfunzionamento del sistema di cronometraggio. In assenza di un tempo registrato per l’interruzione della prova, i precedenti cautelari richiamati dal ricorrente — relativi a candidati che avevano concluso la prova con un tempo di pochi centesimi oltre il massimo — sono stati considerati irrilevanti.
Quanto alla mancata verifica delle ragioni del mancato completamento, il Tribunale ha osservato che la Commissione ben può limitarsi a verbalizzare l’incapacità del candidato di portare a termine il percorso, fermo restando l’onere di dar conto delle eventuali dichiarazioni rese dall’interessato: onere che, nel caso di specie, non è stato assolto, non avendo il ricorrente riferito alcun infortunio e non avendo fornito alcun principio di prova della sua sopravvenienza.
Da ultimo, la Corte ha escluso la rilevanza della profondità della piscina, richiamando la sentenza Tar Lazio, I-quater, 30 agosto 2024, n. 16021, confermata da Consiglio di Stato, III, 10 febbraio 2026, n. 1049, secondo cui l’allegato C al bando non contiene indicazioni sulla grandezza e sulla profondità della vasca; la conformazione del campo di prova, inoltre, non può ritenersi irragionevolmente ostativa, attesa la funzione della prova di capacità operativa di verificare l’idoneità ai compiti dei vigili del fuoco. Il ricorso è stato respinto con spese compensate.
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Nota della Redazione
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