Pergole e tetti verdi non incidono sull’altezza massima dell’edificio (TAR Trentino-Alto Adige n. 54 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il pergolato costituisce manufatto di arredo esterno, di struttura leggera e facilmente amovibile, privo di rilievo sotto il profilo urbanistico-edilizio fino a quando non sia coperto da struttura non amovibile, nel qual caso assume il distinto carattere di tettoia. Ne consegue che la sua presenza non incide sul computo dell’altezza massima della costruzione e resta estranea al perimetro applicativo della disciplina provinciale sulle altezze. L’Amministrazione non ha l’obbligo di verificare le pattuizioni privatistiche intercorse tra il richiedente il titolo edilizio e i terzi, dovendo vagliare esclusivamente i profili urbanistici; le divergenze rispetto agli accordi negoziali possono trovare tutela risarcitoria in sede civile, ma non inficiano la legittimità del permesso di costruire. Gli atti abilitativi edilizi non richiedono puntuale motivazione oltre il richiamo alle norme che li legittimano, salvo che l’amministrazione esprima una valutazione negativa.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’immobile confinante, impugnava il permesso di costruire n. 753/2023, prima variante di un progetto già autorizzato nel 2022, e successivamente, con motivi aggiunti, il permesso n. 9991/2023, seconda variante. Lamentava che il progetto di variante avesse trasformato il tetto piano verde, originariamente estensivo e non calpestabile, in giardino intensivo con terrazze e pergole, con superamento dell’altezza massima consentita dal piano di attuazione e violazione della disciplina di tutela degli insiemi.
La ricorrente fondava l’interesse sul pregiudizio derivante dall’uso intensivo delle terrazze, adiacenti alla propria abitazione, e sulle difformità rispetto agli accordi intervenuti in sede di compravendita. Si costituivano il Comune e la società controinteressata, eccependo l’inammissibilità per carenza di interesse e chiedendo comunque il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato irrilevanti le pattuizioni privatistiche tra ricorrente e impresa, qualificando la questione come attinente al merito e non all’ammissibilità. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, ha ribadito che il Comune verifica i soli profili urbanistici dell’intervento e non l’esistenza di limiti convenzionali alla proprietà. Le divergenze tra accordi e titolo edilizio non condizionano la legittimità del provvedimento e troveranno eventuale ristoro in sede civile.
Nel merito, il Tribunale ha escluso che le pergole incidano sull’altezza massima dell’edificio. Il pergolato è manufatto di arredo, leggero e amovibile, e solo la copertura con struttura non amovibile lo trasforma in tettoia. Poiché il progetto prevede la sola apposizione di una pergola, eventuali costruzioni con diverse caratteristiche andranno considerate abusive. Le censure sui camini, prospettate in via dubitativa e senza certezza sulle misure, sono state dichiarate inammissibili per difetto di specificità ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d) c.p.a.
Quanto alla tutela degli insiemi, la disciplina invocata è stata ritenuta di tenore generico e tale da lasciare ampio margine valutativo. L’intervento si colloca in zona residenziale di completamento, qualificata dal P.U.C. come priva di particolare interesse storico o artistico, circostanza che smentisce l’asserito impatto negativo. Il divieto di terrazze sul tetto opera solo sul lato prospiciente lo spazio pubblico stradale, evenienza non dimostrata.
Il Collegio ha inoltre escluso la necessità di un nuovo parere dell’incaricato per la tutela degli insiemi, essendo sufficiente quello già espresso nel 2022, data la marginalità delle varianti. Ha ribadito che i provvedimenti abilitativi non richiedono motivazione ulteriore rispetto al richiamo alle norme applicabili, salvo il caso di valutazione negativa. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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