Budget sanitario tra spesa storica e fabbisogno, clausole di salvaguardia legittime (TAR Sicilia n. 2043 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La programmazione sanitaria regionale è espressione di una funzione autoritativa e vincolante, sottratta al sindacato di merito del giudice amministrativo salvo illogicità, irragionevolezza o travisamento. È legittima la sostituzione, anche solo parziale, del criterio del costo storico con quello del fabbisogno standard di distretto da privato, in funzione del contenimento della spesa. La partecipazione procedimentale delle strutture private si esaurisce nella negoziazione preventiva svolta dalle associazioni di categoria, non necessitando di autonoma comunicazione di avvio. Le clausole di salvaguardia inserite nei contratti con le AASSPP sono legittime e funzionali alla tutela del diritto alla salute. Il tetto di spesa va inteso al lordo degli oneri previdenziali, ivi compresi i contributi ENPAM.
Il Fatto
La ricorrente è una struttura accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per la branca di medicina fisica e riabilitativa nel territorio dell’ASP di Catania. Contestando l’assegnazione per il 2022 di un budget inferiore alle attese, ha impugnato il contratto di attribuzione del budget 2022 e i presupposti decreti assessoriali, censurando alcune clausole negoziali e lamentando il difetto di concertazione.
Con motivi aggiunti ha poi gravato i decreti assessoriali del 2023 e del 2024 concernenti gli aggregati di spesa della branca. L’ASP ha eccepito l’inammissibilità per omessa impugnazione dei decreti presupposti; l’Assessorato si è costituito. La ricorrente, in vista dell’udienza, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sui motivi aggiunti, insistendo per il ricorso introduttivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo: il gravame non investe direttamente i decreti assessoriali, ma le determinazioni applicative adottate dall’ASP. Rigetta anche la richiesta di sospensione impropria in ragione del rinvio pregiudiziale disposto dal CGARS, poiché la questione riguarda un decreto diverso e il giudizio sui decreti presupposti è già definito con sentenza di rigetto.
Nel merito, il ricorso è infondato. Sul difetto di partecipazione, la Corte richiama il consolidato indirizzo secondo cui la programmazione sanitaria è connotata da vincoli finanziari e la partecipazione si realizza nella negoziazione preventiva con le associazioni di categoria, non necessitando di accordo. Poiché i decreti sono stati preceduti dal confronto con le associazioni maggiormente rappresentative, la doglianza è respinta. La ricorrente non ha peraltro indicato il contributo conoscitivo che avrebbe potuto apportare.
Quanto ai criteri di calcolo, una volta acclarate le esigenze di contenimento, non occorre motivazione analitica nell’esternazione dei calcoli fondati su parametri automatici di riduzione. Il criterio misto spesa storica e fabbisogno di distretto è legittimo, coerente con la giurisprudenza amministrativa, e le valutazioni di opportunità sono sottratte al sindacato salvo vizi non riscontrabili. L’effetto conformativo del giudicato invocato attiene ai criteri, non all’automatica assegnazione del budget pregresso.
Le singole clausole contrattuali sono legittime: il budget è al lordo degli oneri previdenziali; l’obbligo di trasmissione dei flussi M è funzionale alla verifica di congruità; la clausola di salvaguardia è meramente ricognitiva dell’effetto preclusivo e non comprime il diritto d’azione. La tardiva determinazione del budget non inficia l’assegnazione né giustifica rimborsi extra-contratto.
Il ricorso introduttivo è respinto, con rigetto della connessa domanda risarcitoria. I motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse, avendo la parte dichiarato di non volerne più la decisione nel merito. Segue la condanna alle spese verso l’ASP e la compensazione verso l’Assessorato e le parti private non costituite.
Nota della Redazione
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