Conversione del permesso per protezione speciale ammessa dalla norma transitoria (TAR Calabria n. 460 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina transitoria dettata dall’art. 7, comma 3, del D.L. n. 20/2023, convertito in legge n. 50 del 2023, consente la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro dei permessi per protezione speciale già rilasciati e in corso di validità alla data di entrata in vigore della novella. L’abrogazione dell’art. 6, comma 1-bis, lett. a), del d.lgs. n. 286/1998 non opera retroattivamente sui titoli già rilasciati, che restano sottratti alle conseguenze dell’abrogazione stessa. La possibilità di conversione non è limitata ai permessi previsti dall’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, del d.lgs. n. 286/1998, perché il permesso per protezione speciale rilasciato dal Questore ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 25/2008 è correlato ai medesimi presupposti sostanziali. Il diniego fondato su una lettura restrittiva della norma transitoria è pertanto illegittimo e va annullato, con riesame dei requisiti di legge.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dalla Questura di Crotone, in data 6 settembre 2021, un permesso di soggiorno per protezione speciale con scadenza 21 luglio 2023. Prima della scadenza, il 19 luglio 2023, presentava istanza di conversione in permesso per motivi di lavoro subordinato.

L’amministrazione negava la conversione, ritenendo che l’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, del D.L. n. 20/2023 precludesse ormai ogni possibilità di dare corso all’istanza. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Calabria, lamentando la violazione della disciplina transitoria. Il Tribunale, con ordinanza n. 852 del 30 maggio 2024, disponeva la rinnovazione della notifica per un allegato PEC danneggiato; con ordinanza n. 412 del 12 luglio 2024 accoglieva la domanda cautelare ai fini del riesame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di irricevibilità del ricorso, sollevata dall’amministrazione sul rilievo che la nuova notifica sarebbe intervenuta oltre il termine di impugnazione. L’eccezione è infondata: la ricevuta di accettazione e consegna della PEC determina una presunzione di conoscenza analoga a quella dell’art. 1335 c.c., e grava sul destinatario l’onere di segnalare al mittente incolpevole le difficoltà di lettura degli allegati. Il richiamo è a Cassazione civile, sez. lav., n. 4624 del 2020.

Nel merito, il Tribunale rileva che il diniego si fonda su una lettura dell’art. 7, comma 1, del D.L. n. 20/2023 che trascura la disciplina transitoria del successivo comma 3. Tale disposizione prevede che i permessi già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, del d.lgs. n. 286/1998, in corso di validità, sono rinnovati una sola volta per un anno dalla scadenza, ferma restando la facoltà di conversione in permesso per motivi di lavoro ove ne ricorrano i requisiti.

La giurisprudenza amministrativa formatasi in materia — richiamata nel testo con TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 572 del 20 febbraio 2025 — ritiene che la norma transitoria abiliti tanto il rinnovo quanto la conversione. Ne deriva che i titoli già rilasciati e in corso di validità al momento della novella sono sottratti alle conseguenze dell’abrogazione dell’art. 6, comma 1-bis, lett. a), del d.lgs. n. 286/1998.

Il Collegio respinge anche la tesi secondo cui la conversione riguarderebbe solo i permessi ex art. 19, comma 1.1, terzo periodo, e non quelli rilasciati dal Questore ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 25/2008. Il comma 3 di tale articolo correla espressamente il titolo ai presupposti dell’art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286/1998, sicché le condizioni sostanziali coincidono. Il provvedimento è dunque annullato perché l’amministrazione non ha valutato i requisiti per il rilascio del titolo per motivi di lavoro. Spese compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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