Truffa online con bonifici autorizzati dal cliente esclude il rimborso (ABF Collegio di Roma n. 4300 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento eseguite per intero dal pagatore, con l’inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, sono autorizzate e non rientrano nel regime di responsabilità previsto dalla PSD2 per le operazioni non autorizzate. È tale anche il bonifico disposto dal cliente indotto in errore da un frodatore, che segue le indicazioni di quest’ultimo senza la consapevolezza di compiere una transazione. L’intermediario non può sindacare i rapporti contrattuali tra il cliente e il terzo e non è tenuto a un monitoraggio in tempo reale delle operazioni, salvo che intenda avvalersi dell’esenzione SCA. La richiesta di rimborso è pertanto infondata.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di essere stato vittima, tra settembre e ottobre 2025, di una truffa online tramite contatti Telegram riconducibili a falsi operatori di una presunta società di trading. Afferma di aver disposto, sotto induzione fraudolenta, otto bonifici tra il 27 e il 29 settembre 2025 per complessivi € 7.007,00.

Dopo il reclamo con richiesta di rimborso, respinto dalla banca sul rilievo che le operazioni erano correttamente autorizzate, il ricorrente adisce l’Arbitro. Chiede l’accertamento della responsabilità dell’intermediario per violazione degli obblighi di diligenza, sorveglianza e cooperazione e la restituzione delle somme, oltre interessi. La banca eccepisce l’inammissibilità per mancato preventivo reclamo e, nel merito, sostiene l’avvenuta autenticazione forte a due fattori e l’estraneità al rapporto tra cliente e piattaforma.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. Richiamando un indirizzo costante dei collegi territoriali, riconosce natura di reclamo al modulo di disconoscimento delle operazioni, con il quale il cliente formula una chiara richiesta di restituzione delle somme indebitamente sottratte. Nel caso concreto il ricorrente ha allegato il riscontro negativo della banca.

Sul merito, il Collegio accerta che le operazioni sono state eseguite interamente dal ricorrente. La banca ha ricostruito il processo di autenticazione: credenziali statiche, OTP ricevuta sul numero di cellulare associato al conto, registrazione e contabilizzazione senza malfunzionamenti. Secondo l’orientamento condiviso dei collegi, quando l’operazione è posta in essere per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata. Non si applica quindi il regime di responsabilità della PSD2, che disciplina le operazioni non autorizzate, cioè quelle effettuate in assenza del consenso del pagatore ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 11/2010.

La circostanza che il consenso sia stato viziato dal raggiro non muta la qualificazione. Il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui non può essere configurata come non autorizzata l’operazione compiuta personalmente dal cliente, sia pure sulla base di un vizio di volontà. L’intermediario non ha alcuna possibilità di accorgersi della truffa e non è tenuto a entrare nel merito dei rapporti tra il proprio cliente e un terzo estraneo al giudizio.

Quanto alla dedotta anomalia della sequenza di operazioni, il Collegio esclude che l’intermediario fosse tenuto a un monitoraggio in tempo reale. L’art. 2 del Regolamento Delegato UE n. 2018/389 prevede un controllo successivo delle operazioni, non un obbligo di intervento preventivo, salvo il caso in cui l’intermediario voglia avvalersi dell’esenzione SCA. La richiesta di rimborso non può pertanto essere accolta. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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