Buoni fruttiferi postali a termine: prescrizione decennale dalla scadenza del titolo (ABF Collegio di Milano n. 4593 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Per i buoni fruttiferi postali a termine di diciotto mesi il termine di prescrizione decennale decorre dalla scadenza del titolo e non dall’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello di emissione, criterio elaborato per altre serie. La mancata consegna del foglio informativo al momento dell’acquisto non impedisce all’intermediario di eccepire l’intervenuta prescrizione. La prescrizione può essere rilevata dal Collegio solo se eccepita formalmente dall’intermediario costituitosi con le controdeduzioni, ai sensi degli artt. 2938 e 2937, ultimo comma, c.c. L’ignoranza del titolare circa l’esistenza o la soggezione a prescrizione del diritto non integra un impedimento giuridico ai sensi dell’art. 2935 c.c.

Il Fatto

La ricorrente chiede il rimborso di un buono fruttifero postale, assumendone una durata decennale. L’intermediario resiste eccependo in via pregiudiziale l’incompetenza temporale dell’Arbitro, per essere i buoni emessi prima del sesto anno precedente alla proposizione del ricorso, e l’incompetenza per materia, trattandosi di prodotti non assoggettati al Titolo VI del TUB.

Nel merito l’intermediario rileva che il titolo appartiene alla serie “1F8”, con durata massima di diciotto mesi dalla sottoscrizione, e che la prescrizione decennale è maturata in assenza di atti interruttivi. Il primo reclamo risulta presentato solo nel gennaio 2026.

La motivazione del Collegio

Sulle eccezioni preliminari il Collegio richiama il Collegio di Coordinamento n. 4656 del 21.3.2022, che ha affermato la competenza temporale dell’Arbitro in materia di restituzione del capitale e degli interessi dei buoni fruttiferi postali. La causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alle prestazioni del contratto di deposito irregolare; l’eccezione di prescrizione costituisce vicenda successiva inerente allo svolgimento del rapporto. Quanto alla materia, il Collegio richiama il medesimo precedente e la decisione del Collegio di Milano n. 18961/2020, confermando la competenza dell’ABF.

Nel merito il Collegio accerta che il buono è stato sottoscritto il 02.04.2008, non reca la dicitura “A TERMINE”, riporta sul retro la serie “1F8” ed è intestato alla cliente. Dallo storico dei tassi applicati ai buoni diciotto mesi pubblicato sul sito dell’intermediario si ricava che la sottoscrizione si colloca nel periodo di emissione della serie 1F8, tra il 01.04.2008 e il 30.04.2008.

Sulla mancata consegna del foglio informativo il Collegio richiama il principio del Collegio di Coordinamento n. 17814/19, confermato dalla decisione n. 11113/2025: la mancata consegna al sottoscrittore non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione. Il foglio informativo prevede la durata massima di diciotto mesi con liquidazione di capitale e interessi alla scadenza del diciottesimo mese.

Il Collegio osserva che l’art. 8 del D.M. del 19.12.2000 ha esteso il termine prescrizionale originariamente quinquennale alla durata ordinaria decennale. La prescrizione è rilevabile solo se eccepita formalmente dall’intermediario ritualmente costituitosi con le controdeduzioni, come avvenuto. Ai sensi dell’art. 2935 c.c. non costituisce impedimento la condizione di ignoranza del titolare.

I Collegi non applicano ai buoni a termine di diciotto mesi l’orientamento espresso per altre serie dal Collegio di Coordinamento n. 8056/2019, che fissava il dies a quo al settimo anno solare successivo all’emissione. Il termine decennale decorre dunque dalla scadenza del titolo, individuata nel 02.10.2019. Poiché il reclamo è stato presentato il 10.01.2026, in assenza di ulteriori atti interruttivi, il diritto al pagamento risulta prescritto. Il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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