Il piano paesaggistico può imporre divieti assoluti di edificazione sulle coste (Cons. Stato n. 5525 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il piano paesaggistico può dettare prescrizioni d’uso omogenee per intere categorie di aree tutelate per legge, individuate per tipo geomorfologico, senza che sia imposta dalla legge una regolazione frazionata per singoli tratti di territorio. L’art. 143, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004 consente difformità di specificità rispetto ai beni di cui alle lettere b) e d). I divieti assoluti di edificazione rientrano nel potere conformativodel piano paesaggistico, che l’art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004 rende prevalente sugli strumenti urbanistici. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo, ex art. 145, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, perché il vincolo paesaggistico esprime caratteristiche intrinseche del bene e non ha natura espropriativa.

Il Fatto

Una società di costruzioni, proprietaria di aree nel territorio di un comune pugliese, impugnava davanti al TAR Puglia il Piano paesaggistico territoriale regionale e i relativi allegati normativi. La società lamentava che le previsioni del piano avessero imposto sui suoi terreni un regime di inedificabilità assoluta, comprimendo il diritto di proprietà e interferendo con una complessa vicenda giudiziaria risalente a una confisca poi revocata e a pronunce della Corte EDU.

Il TAR respingeva il ricorso e compensava le spese. La società proponeva appello, articolando dieci motivi, tra cui l’illegittimità costituzionale delle norme statutarie sulla competenza della Giunta, il difetto di legittimazione a censurare le garanzie partecipative degli enti locali, i profili di VAS e le censure sul merito delle prescrizioni paesaggistiche.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge integralmente l’appello. Sul primo motivo, la Corte conferma che la competenza ad approvare il piano spetta alla Giunta regionale, in forza dell’art. 44, comma 4, dello Statuto regionale, non sussistendo una sfera di competenza costituzionalmente riservata al Consiglio in materia di pianificazione paesaggistica.

Sul secondo motivo, il Collegio ribadisce che la giurisdizione amministrativa tutela gli interessi legittimi e non l’interesse strumentale, se non quando collegato a una posizione giuridica attiva, richiamando Ad. Plen. n. 9/2014 e Ad. Plen. n. 4/2011. La società non poteva far valere la mancata convocazione degli enti locali, prerogativa altrui.

Sul merito paesaggistico, la Corte ritiene legittime le prescrizioni omogenee per la fascia costiera. L’art. 143, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004 non impone il grado di specificità preteso per i beni di cui alle lettere b) e d), essendo l’area tutelata un contesto territoriale individuato per tipo geomorfologico. Quanto ai divieti assoluti di edificazione, la Corte richiama Corte cost. n. 56/1968 e Corte cost. n. 172/2018: il piano può introdurre divieti assoluti, prevalendo sugli strumenti urbanistici ex art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004.

Sull’indennizzo, il Collegio esclude la natura espropriativa del vincolo richiamando Corte cost. n. 6/1966, n. 56/1968, n. 179/1999, n. 276/2020 e Cass. civ. n. 8079/2024: il vincolo paesaggistico è connaturato al bene e non attiva la garanzia dell’art. 42, terzo comma, Cost. Nel caso concreto, l’art. 45 n.t.a. non impone inedificabilità assoluta, ammettendo una serie di interventi elencati.

La Corte respinge anche i motivi su VAS, osservazioni e pubblicità dell’udienza, escludendo la nullità per l’allontanamento di un soggetto non parte, in assenza di pregiudizio al diritto di difesa. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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