Il condono della copertura non sana le opere abusive realizzate nel perimetro (Cons. Stato n. 8743 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sanatoria di un manufatto assentito in via di condono, anche ove la relativa istanza si sia definita per silenzio assenso, non si estende alle opere autonome e ulteriori realizzate nel perimetro del medesimo. Tali opere necessitano di un autonomo titolo edilizio quando determinano un mutamento della morfologia degli ambienti e un incremento del carico urbanistico. Qualora siano qualificate come opere di completamento del manufatto condonato, resta comunque imposta l’osservanza della procedura di cui all’art. 35, comma 13, legge n. 47/1985, richiamata dall’art. 32, comma 37, legge n. 326/2003. Ne consegue che la pendenza delle domande di condono o la loro definizione per silenzio assenso sono irrilevanti ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione che abbia ad oggetto opere diverse da quella sanata.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano davanti al TAR Campania la disposizione dirigenziale con cui il Comune di Napoli aveva ordinato la rimozione di alcune opere abusive realizzate su un’area di proprietà. Le opere consistevano in un vano in muratura con annesso servizio igienico, collegato al piano terra da una scala interna in legno e da una scala esterna in cemento armato, in opere di delimitazione dell’area, in un massetto in calcestruzzo con parziale pavimentazione, in una copertura sorretta da struttura in ferro e in una piscina interrata.

Il TAR respingeva il ricorso, rilevando che le opere sanzionate non erano comprese nella domanda di condono, che riguardava la sola struttura in legno lamellare edificata sul lastrico solare, e che le stesse si qualificavano come prosecuzione illecita di quelle condonate. I ricorrenti appellavano deducendo la pendenza di due domande di condono, la formazione del silenzio assenso sull’istanza e l’assenza di aggravio urbanistico.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ritiene l’appello infondato e conferma la decisione di primo grado. Il passaggio centrale consiste nel rilevare che le opere sanzionate sono autonome e distinte, sul piano strutturale e su quello funzionale, rispetto alla copertura in legno lamellare oggetto dell’istanza di condono.

Sulla base di tale autonomia, il Collegio afferma che la sanatoria della copertura, anche ove rilasciata per silenzio assenso, non può estendersi alle opere sine titolo realizzate nel perimetro della stessa. Le opere, complessivamente considerate, hanno determinato un mutamento della morfologia degli ambienti rispetto al manufatto raffigurato nell’istanza di condono, con indubbio incremento del carico urbanistico e conseguente necessità di un autonomo titolo edilizio. La domanda di sanatoria, del resto, riguardava la sola struttura di copertura del lastrico solare e non la piscina, il vano con servizio igienico e le altre opere.

La Corte esamina anche l’ipotesi subordinata prospettata dagli appellanti, secondo cui le opere costituirebbero completamento di quelle condonate. Anche in tal caso esse sarebbero illegittime per mancata osservanza della procedura di cui all’art. 35, comma 13, legge n. 47/1985, richiamata dalla disciplina del condono. Da ciò deriva che la pendenza delle domande di condono e la loro eventuale definizione per silenzio assenso sono irrilevanti ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione, che ha ad oggetto opere diverse e ulteriori rispetto a quella oggetto di sanatoria.

Il Collegio respinge infine le deduzioni sull’asserita preesistenza del muretto di recinzione e sul carattere amovibile della piscina, qualificandole come mere affermazioni prive di elemento di prova idoneo a contrastare lo stato di fatto accertato con il verbale della polizia municipale redatto a seguito del sopralluogo. L’appello è quindi respinto, con condanna degli appellanti alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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