Rinuncia ai motivi non riproposti e improcedibilità dell’appello incidentale (Cons. Stato n. 5527 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di appello, la parte che ha visto assorbiti i propri motivi dal giudice di primo grado ha l’onere di riproporli nella memoria depositata nel termine di costituzione in giudizio. In mancanza, i motivi si intendono rinunciati ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., con la conseguenza che il giudice di appello non può esaminarli nel merito. Se la sentenza impugnata è stata resa sul presupposto di un atto poi annullato in sede giurisdizionale con decisione passata in giudicato, la declaratoria di improcedibilità dei ricorsi originari è errata e va annullata, ma la decisione nel merito resta preclusa dalla rinuncia. L’appello incidentale che presupponga l’esame del merito diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Il Fatto

La società appellante aveva ottenuto dalla Regione l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto eolico, poi modificato con una variante non sostanziale e con la proroga della dichiarazione di pubblica utilità. La Regione ha quindi disposto l’esproprio dei terreni dei ricorrenti, che hanno impugnato davanti al T.a.r. Campania, sezione staccata di Salerno, il decreto di esproprio e gli atti presupposti.

Nel corso dei giudizi la Regione ha annullato in autotutela la nota di presa d’atto della variante progettuale. Il T.a.r., applicando il principio della ragione più liquida, ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che il decreto di esproprio fosse caducato in via derivata. La società ha proposto appello principale e la Regione appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dopo aver sospeso il giudizio con ordinanza per la pendenza di un ricorso davanti al T.a.r. Campania Napoli avverso il decreto di annullamento in autotutela, ha esaminato l’appello alla luce della definizione di quel giudizio. La sentenza che ha annullato il decreto di autoannullamento è stata notificata alle controparti ed è da ritenersi passata in giudicato.

Da ciò consegue, per il Collegio, che il presupposto su cui il T.a.r. ha fondato l’improcedibilità è venuto meno: la nota di presa d’atto della variante è tornata a esistere e la caducazione automatica del decreto di esproprio non può più essere affermata. Il giudice di primo grado, che avrebbe dovuto sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., avrebbe dovuto decidere i ricorsi nel merito.

Tale decisione di merito non è tuttavia più possibile in appello. I motivi dei ricorsi originari, assorbiti dalla pronuncia di improcedibilità, non sono stati ritualmente riproposti dagli appellati nel termine di costituzione. Il Collegio applica quindi l’art. 101, comma 2, cod. proc. amm. e dichiara la rinuncia ai motivi stessi.

L’accoglimento del quinto motivo dell’appello principale, ritenuto assorbente, comporta l’annullamento della sentenza impugnata. L’appello incidentale della Regione, che presupporrebbe l’esame del merito ormai precluso, è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La complessità della fattispecie giustifica la compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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