Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e divieto di CTU coatta (TAR Liguria n. 561 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il principio della domanda impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse quando i ricorrenti dichiarino, con memorie univoche, di non avere più interesse all’impugnazione. Tale declaratoria è conseguenza necessitata delle dichiarazioni delle parti e preclude al giudice ogni decisione nel merito contro la volontà manifestata da chi ha attivato il giudizio. La pronuncia di rito non implica alcuna valutazione sull’effettivo superamento delle criticità che avevano giustificato l’atto impugnato né sugli effetti delle segnalazioni presentate dai privati. Non è pertanto accoglibile l’istanza della controinteressata volta a ottenere una consulenza tecnica d’ufficio per verificare i presupposti tecnici dell’ordinanza sindacale.
Il Fatto
I ricorrenti sono comproprietari di alloggi compresi in un fabbricato trifamiliare in Rapallo. Lo stabile era stato interessato da un intervento di ristrutturazione con ampliamento volumetrico, assentito nel 2001 e poi parzialmente regolarizzato con permesso di costruire in sanatoria del 2014. Non essendo stata comunicata la conclusione dei lavori, il fabbricato restava privo di agibilità; una perizia in sede di accertamento tecnico preventivo rilevava la mancanza della denuncia delle opere strutturali e criticità statiche.
Con atto del 17 maggio 2021 il Comune di Rapallo diffidava i proprietari a eseguire le verifiche e le opere di rinforzo strutturale, preannunciando lo sgombero in caso di inadempimento. I ricorrenti impugnavano la diffida con due ricorsi, poi riuniti, e con motivi aggiunti censuravano l’ordinanza sindacale n. 3/2022 di inagibilità e sgombero e la successiva nota del 27 aprile 2023. Nel 2023 il Sindaco revocava parzialmente l’ordinanza di sgombero, confermando l’inagibilità. Nel 2024 i ricorrenti presentavano s.c.i.a. in sanatoria e segnalazioni certificate di agibilità, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dispone anzitutto la riunione dei ricorsi, connessi sotto il profilo oggettivo e in parte soggettivo. Passa poi all’esame delle richieste formulate con le memorie del 10 maggio 2024, con cui i ricorrenti hanno rappresentato che la parziale revoca dell’ordinanza e la presentazione delle segnalazioni certificate di agibilità avevano determinato la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione.
Il Collegio qualifica tali dichiarazioni come univoche. Richiama il principio della domanda, che governa il processo amministrativo, e ne trae la conseguenza che il giudice deve dichiarare l’improcedibilità dei ricorsi ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. Gli è preclusa ogni possibilità di decidere nel merito contro la volontà manifestata dalle parti che hanno attivato il giudizio.
Su questa base il Tribunale respinge l’istanza della controinteressata, che chiedeva una consulenza tecnica d’ufficio “volta a verificare i presupposti tecnici” dell’ordinanza sindacale n. 3/2022. L’accoglimento di tale istanza avrebbe imposto una decisione nel merito incompatibile con la declaratoria di improcedibilità.
Il Collegio precisa la portata della pronuncia. La dichiarazione di improcedibilità, conseguenza necessitata delle dichiarazioni degli interessati, non implica alcuna valutazione sull’effettivo superamento delle criticità che avevano determinato l’ordinanza di sgombero né sugli effetti delle segnalazioni presentate dai privati. Si tratta di aspetti che rientrano nella sfera decisionale dei competenti organi dell’Ente locale e ne impegnano la responsabilità.
In ragione della natura in rito della pronuncia e della peculiarità della vicenda, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti costituite. Il dispositivo riunisce i ricorsi, li dichiara improcedibili e compensa le spese.
Nota della Redazione
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