Intervento diretto non ammesso in fase transitoria e PUG che esclude l’edificabilità (TAR Emilia-Romagna n. 565 del 19.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella fase transitoria successiva all’entrata in vigore della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017 l’intervento diretto non è ammesso in via generale, ma costituisce evenienza eccezionale e di stretta interpretazione, restando subordinato alla previa approvazione dello strumento attuativo o alla stipula della convenzione urbanistica. L’accordo ex art. 18 L.R. n. 20/2000 scaduto per inadempimento degli obblighi a carico dei privati non può ritenersi ultrattivo, non essendo configurabile una rinuncia per fatti concludenti al termine essenziale, che richiede la forma scritta ad substantiam. Le scelte di pianificazione urbanistica generale sono sindacabili solo per errori di fatto, abnormità o irrazionalità, e il rigetto delle osservazioni non richiede motivazione analitica. Nessun affidamento tutelato sorge in capo al proprietario in assenza di piano attuativo approvato e convenzionato, non essendo dovuta la conservazione della destinazione pregressa.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un appezzamento sito nel Comune di Modena, agivano per l’annullamento della deliberazione consiliare che, nella fase transitoria della nuova legge urbanistica regionale, aveva escluso l’edificabilità delle loro aree mediante intervento diretto e respinto la proposta alternativa di accordo operativo presentata in risposta all’avviso di manifestazione di interesse. Chiedevano inoltre l’accertamento dell’obbligo del Comune di dare esecuzione all’accordo ex art. 18 L.R. n. 20/2000 risalente al 2012.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti impugnavano la variante normativa al POC e al RUE, nella parte in cui confermava che, nel periodo transitorio, l’edificabilità consentita era soltanto quella stabilita dalla deliberazione già gravata. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti contestavano il PUG approvato nel 2023, che aveva collocato l’area nel territorio rurale periurbano e respinto l’osservazione volta a mantenerne la destinazione residenziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni di rito. L’interesse risarcitorio dichiarato dai ricorrenti è sufficiente a fondare l’obbligo di pronuncia nel merito, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 8/2022. È parimenti infondata l’eccezione di carenza di lesività della variante, poiché la prescrizione contestata conferma che nel periodo transitorio l’edificabilità è solo quella fissata dall’atto impugnato con il ricorso principale.
Nel merito, la tesi dell’intervento diretto sempre ammesso è respinta. Il Collegio richiama il principio secondo cui i casi di permesso di costruire diretto, senza previo strumento attuativo, sono eccezionali e di stretta interpretazione (C.d.S., Sez. V, n. 3474/2024; C.d.S., Sez. IV, n. 677/2024). L’area non è urbanizzata, come dimostra lo stesso accordo del 2012, che subordinava il titolo edilizio all’approvazione della variante e alla stipula della convenzione. Quell’accordo, inoltre, è scaduto senza adempimento, non essendo mai avvenuto il trasferimento delle aree al Comune.
Quanto al diniego della proposta di accordo operativo, il Collegio ritiene che il Comune abbia valutato la proposta secondo gli obiettivi e i criteri dell’avviso. Il dato dimensionale degli alloggi e della superficie occupata palesa il contrasto con l’obiettivo del contenimento del consumo di suolo, senza contropartita di edilizia sociale. Il cronoprogramma, privo di tempi certi e con imprese ancora da individuare, conferma l’alea della proposta: ragioni di per sé sole sufficienti a giustificare il diniego.
Sul secondo ricorso per motivi aggiunti, l’illegittimità derivata cade con l’infondatezza dei gravami precedenti. La scelta di collocare l’area nel territorio rurale periurbano è coerente con il contenimento del consumo di suolo e con l’art. 32, comma 3, lettera c), L.R. n. 24/2017, essendo incontestato che l’area è permeabile e non urbanizzata. Le osservazioni costituiscono mero apporto collaborativo e il loro rigetto non richiede motivazione dettagliata (C.d.S., Sez. IV, n. 2535/2024).
Nessun affidamento tutelato è configurabile: l’accordo del 2012 era scaduto e non se ne può predicare l’ultrattività, poiché la rinuncia a un termine essenziale esige la forma scritta ad substantiam (Cass. Sez. Un. n. 9775/2022). Tutti i gravami sono respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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