Distributori automatici di generi di monopolio solo nelle immediate adiacenze della rivendita (Cons. Stato n. 4281 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’installazione di distributori automatici di generi di monopolio da parte del rivenditore è consentita ex lege, ai sensi dell’art. 20, comma 1, n. 1), l. n. 556/1977, solo all’esterno della rivendita e nelle sue immediate adiacenze. Il requisito postula una contiguità fisica diretta e priva di soluzione di continuità tra distributore e rivendita: la collocazione su un piano diverso, raggiungibile mediante passaggio pedonale a scivolo e cancello, integra una discontinuità che esclude il presupposto. La valutazione dell’amministrazione è vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, con la conseguenza che l’assenza degli stessi rende irrilevanti i dedotti vizi di difetto di istruttoria e di motivazione. Le circolari amministrative non possono derogare alla disposizione di legge ordinaria né ampliare i casi di installazione ivi tassativamente previsti.

Il Fatto

La titolare di una rivendita speciale di generi di monopolio, ubicata all’interno di una stazione ferroviaria, comunicava all’Agenzia delle dogane e dei monopoli l’installazione di un distributore automatico nelle adiacenze dell’esercizio. L’amministrazione negava l’installazione, rilevando che il distributore sarebbe stato collocato al piano rialzato rispetto a quello della rivendita, collegati da un passaggio pedonale a scivolo, e richiamando la nozione di immediate adiacenze fissata dalla circolare 3 agosto 1995. Respinta l’istanza di riesame, la rivenditrice impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR Lazio, che con sentenza respingeva il ricorso e i motivi aggiunti. Proponeva quindi appello, censurando l’interpretazione restrittiva del requisito e la qualificazione del potere amministrativo come vincolato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i motivi, incentrati sulla portata dell’art. 20 l. n. 556/1977 e sul valore delle circolari richiamate dall’appellante. La norma ammette l’installazione in due sole ipotesi: all’esterno e nelle immediate adiacenze della rivendita, oppure, previa autorizzazione, all’interno di pubblici esercizi siti nella zona di influenza commerciale, in alternativa al patentino.

Sul primo presupposto, il Collegio ritiene che le due condizioni siano cumulative e che il concetto di immediate adiacenze, pur elastico, imponga una collocazione in punto estremamente vicino e contiguo. L’argomento letterale è decisivo: il sostantivo “adiacenze” evoca il giacere accanto, e l’aggettivo “immediate” rafforza il dato richiedendo assenza di interposizione. Un’interpretazione estensiva, osserva la Corte, introdurrebbe un margine di opinabilità eccessivo e contrasterebbe con la ratio della disciplina di settore.

Nel caso concreto il distributore sarebbe stato posto al piano superiore, separato dalla rivendita da un passaggio a scivolo e da un cancello chiuso nelle ore notturne. Tali elementi creano una discontinuità fisica incompatibile con la contiguità richiesta. Il Collegio precisa che il presupposto è insussistente anche a prescindere dalla definizione puntuale contenuta nelle circolari, che comunque condurrebbe al medesimo esito.

Le circolari invocate dall’appellante non mutano la conclusione: esse, da un lato, non possono derogare alla legge ordinaria; dall’altro, la più recente circolare n. DAC/CRV/509/2007 non contempla alcuna autorizzazione per installazioni oltre i limiti di legge. Il Collegio aggiunge che la collocazione all’esterno del cancello renderebbe il distributore accessibile dalla pubblica via, in contrasto con l’art. 4, comma 2, d.m. n. 38/2013 per le rivendite speciali.

Quanto al secondo presupposto, il distributore non sarebbe stato collocato in un pubblico esercizio in alternativa al patentino, ma all’esterno di una rivendita speciale: il requisito resta quindi integralmente carente. Il potere dell’amministrazione è vincolato, con la conseguenza che i vizi di istruttoria e motivazione non assumono rilievo. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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