Incarichi di medicina generale e ius superveniens nelle procedure concorsuali (TAR Sicilia n. 1281 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le procedure per il conferimento degli incarichi di medico di medicina generale, quando prevedono la comparazione dei candidati e la formazione di una graduatoria, hanno natura concorsuale e restano disciplinate dalle norme vigenti al momento della loro indizione. Le disposizioni sopravvenute che elevano il massimale degli assistiti non trovano applicazione alle procedure in itinere, in virtù del principio tempus regit actum, salvo che le stesse norme dispongano diversamente. L’inosservanza del termine di conclusione del procedimento non consuma il potere dell’Amministrazione né vizia il provvedimento tardivamente adottato. La motivazione sintetica è sufficiente quando rende comprensibile e controllabile il presupposto effettivo della decisione. L’omessa comunicazione degli art. 10-bis l. n. 241/1990 e l’omessa indicazione del responsabile del procedimento non determinano l’illegittimità dell’atto in assenza di pregiudizio concreto.

Il Fatto

Il ricorrente, medico titolare di incarico di assistenza primaria a ciclo di scelta presso un ambito territoriale della ASP di Catania, ha presentato domanda per due incarichi vacanti di medicina generale, banditi con D.D.G. n. 323 del 29.3.2024. Nel corso della convocazione l’Amministrazione gli ha comunicato oralmente l’inammissibilità dell’istanza, per il superamento del massimale di assistiti. Con la nota prot. n. 42555 del 25.09.2024 l’Assessorato Regionale della Salute ha formalizzato l’esclusione.

Il medico ha impugnato la nota davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione degli artt. 2 e 3 l. n. 241/1990, l’illegittimità dell’esclusione rispetto alle sopravvenute disposizioni sull’incremento del massimale, il difetto di istruttoria e la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. L’Amministrazione si è costituita, resistendo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affermato la giurisdizione del Giudice Amministrativo, richiamando l’indirizzo della Corte regolatrice secondo cui la discrezionalità dell’Amministrazione culmina nella formazione della graduatoria: poiché l’atto impugnato si colloca a monte di tale formazione, la controversia ricade nella giurisdizione amministrativa.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto infondato. Quanto al primo motivo, il TAR ha riconosciuto piena statura provvedimentale alla nota impugnata, idonea a incidere unilateralmente nella sfera giuridica del destinatario. L’inosservanza del termine procedimentale non integra vizio di invalidità, perché non produce né la consumazione del potere né l’illegittimità dell’atto tardivo, legittimando al più i rimedi avverso l’inerzia. La motivazione, pur sintetica, è stata considerata idonea a rendere controllabile il presupposto del diniego, anche alla luce della disciplina della motivazione semplificata.

Il secondo motivo è stato respinto sul rilievo che il ricorrente non ha contestato il dato di fatto del superamento del massimale rispetto alla disciplina richiamata nel bando. Le disposizioni invocate (art. 36-bis d.l. n. 73/2022 e art. 38 ACN 4.4.2024) sono sopravvenute all’avvio della procedura. Il Collegio ha qualificato la selezione come concorsuale, desumendone la natura dagli artt. 12 e 13 del bando, che prevedono comparazione dei candidati e formazione di graduatoria, con conseguente insensibilità allo ius superveniens.

Il terzo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile per genericità e in parte infondato. Le censure procedimentali non colgono nel segno alla luce del regime dei vizi non invalidanti di cui all’art. 21-octies l. n. 241/1990, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. L’omessa indicazione del responsabile costituisce semplice irregolarità, operando la norma suppletiva dell’art. 5, comma 2, l. n. 241/1990. L’art. 10-bis non è applicabile alle procedure concorsuali. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese in ragione della stratificazione normativa della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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