Carenza di preventivo reclamo all’intermediario collocatore e inammissibilità del ricorso ABF (ABF Collegio di Milano n. 4229 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reclamo preventivo all’intermediario costituisce condizione di procedibilità del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Quando il modulo di disconoscimento individua l’intermediario destinatario del reclamo in base alle cifre finali della carta di pagamento, il reclamo va indirizzato a quello specifico intermediario. Il ricorso proposto nei confronti di un soggetto diverso, ancorché collocatore dello strumento di pagamento, è inammissibile per carenza del preventivo reclamo. La verifica della ritualità della fase di interlocuzione precede e assorbe ogni altra eccezione, compresa quella di legittimazione passiva.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di essersi trovata, in data 09.10.2025, in un negozio all’interno di un centro commerciale e di essersi accorta, al momento del pagamento, della sottrazione del portafoglio, nel quale era custodita la carta di credito emessa dall’intermediario. Nella stessa circostanza notava le notifiche di alcune operazioni di acquisto on line effettuate con la carta e accertava che una sola era andata a buon fine. Provvedeva quindi a disconoscerla e chiedeva il rimborso dell’importo.

L’intermediario convenuto eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di preventivo reclamo nei suoi confronti, dato che richiesta di rimborso e reclamo erano stati indirizzati a un altro intermediario, e la propria carenza di legittimazione passiva, qualificandosi come mero collocatore della carta. Nel merito sosteneva che l’operazione fosse stata correttamente registrata e autenticata con l’inserimento del PIN, con conseguente condotta negligente dell’utilizzatore.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto le due eccezioni preliminari e ritiene che quella attinente al rito assuma profilo assorbente. Il thema decidendum, del resto, è circoscritto all’accertamento del diritto alla restituzione del controvalore di un’operazione di pagamento successivamente disconosciuta.

Il richiamo è alle Disposizioni della Banca d’Italia che regolano il procedimento, là dove prevedono che «il ricorso all’ABF è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario». Secondo il consolidato orientamento dei Collegi, richiamato nel testo, la presentazione del reclamo preventivo rappresenta una condizione di procedibilità del ricorso e la sua mancanza ne determina l’inammissibilità.

La verifica del rispetto di tale condizione si appunta, nel caso concreto, sul modulo di disconoscimento del 14.10.2025. Il modulo indica specificamente a quale intermediario indirizzare il reclamo, in base alle cifre finali della carta di pagamento utilizzata per le operazioni contestate. Applicando tali indicazioni al caso di specie, il reclamo andava indirizzato all’intermediario terzo e non all’intermediario convenuto.

Il Collegio rileva che la ricorrente, seguendo le indicazioni del modulo, ha correttamente inviato il reclamo a tale intermediario terzo, che ha fornito il relativo riscontro. Dal testo del reclamo emerge inoltre che anche il disconoscimento è stato gestito e riscontrato da quest’ultimo. La fase di interlocuzione si è dunque svolta integralmente con un soggetto diverso dal resistente.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di preventivo reclamo nei confronti dell’odierno resistente, in qualità di collocatore dello strumento di pagamento. L’eccezione di legittimazione passiva resta assorbita, così come le difese nel merito relative alla registrazione dell’operazione e alla conservazione del PIN.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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