Inammissibile il ricorso senza riproduzione dei documenti su cui si fonda (Cass. civ. Sez. III n. 21047 del 27.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che fondi la censura su atti e documenti del giudizio di merito non è ammissibile se non li riproduca, almeno nelle parti di interesse, e non indichi la loro esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o di parte, con la precisazione se siano stati acquisiti o prodotti anche in sede di legittimità. La mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., poiché i requisiti di formazione del ricorso assumono rilevanza pregiudiziale rispetto al vaglio di fondatezza. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è deducibile solo se relativo a una circostanza storico-naturalistica, e non a una questione o argomentazione difensiva riservata al giudice del merito.
Il Fatto
Due fideiussori di una società immobiliare proponevano opposizione all’atto di precetto notificato dal cessionario del credito, che intimava il pagamento di una somma rilevante in forza di un mutuo fondiario originariamente concesso da una banca. Eccepivano, tra l’altro, l’estinzione della fideiussione ai sensi di una clausola contrattuale, per effetto dell’accollo del debito da parte di una terza società. Il Tribunale accoglieva l’opposizione.
La sentenza era impugnata dal creditore, che contestava l’assenza di prova dell’accollo e sosteneva che, alle date delle comunicazioni richiamate, il mutuo era già risolto per inadempimento della mutuataria. La Corte d’appello respingeva il gravame, ritenendo riconosciuto l’accollo e perfezionata la condizione contrattuale. La società subentrata nel credito proponeva allora ricorso per cassazione con due motivi; gli intimati non svolgevano attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: il giudice d’appello non avrebbe considerato che il mutuo, alla data delle comunicazioni, era già risolto per inadempimento della mutuataria.
La Corte dichiara la censura inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto la ricorrente fonda la doglianza su atti e documenti del giudizio di merito — il contratto di mutuo e le comunicazioni richiamate — limitandosi a meri richiami, senza riprodurli nelle parti di interesse né indicarne l’esatta collocazione in fascicolo. La giurisprudenza richiamata (Sezioni Unite n. 7701 del 2016; Sezioni Unite n. 34469 del 2019) è netta: la mancanza anche di una sola indicazione rende il ricorso inammissibile, perché i requisiti di formazione rilevano ai fini della giuridica esistenza dell’atto e precludono il vaglio di fondatezza. Affermazioni assertive e apodittiche, prive di dimostrazione, non pongono la Corte nella condizione di verificare il fondamento della censura.
In secondo luogo, il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, è deducibile solo per l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, inteso in senso storico-naturalistico. La risoluzione del mutuo asserita dalla ricorrente non è un fatto omesso, ma una questione o argomentazione difensiva implicitamente considerata dal giudice d’appello e ritenuta non dirimente.
Il motivo è inoltre inammissibile là dove assume l’assenza di contestazione sulla risoluzione: il principio di non contestazione ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni (Sez. III n. 6172 del 2020) e investe comunque un apprezzamento riservato al giudice del merito, che valuta esistenza e valore della condotta di non contestazione.
Il secondo motivo, che denunciava la falsa applicazione dell’art. 1273, ultimo comma, cod. civ. e l’insussistenza di un accollo esterno con adesione del creditore, è parimenti inammissibile per inosservanza dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.: la ricorrente non ha trascritto né riportato, quanto meno nelle parti rilevanti, il contenuto dei documenti su cui poggia il decisum, impedendo alla Corte di valutarne la fondatezza. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con conseguente obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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