Frode ATM e colpa grave del titolare che non annulla l’operazione (ABF Collegio di Roma n. 1550 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo fraudolento di carta di debito presso lo sportello ATM, il prelievo compiuto da un terzo che si affianchi al titolare e digiti i tasti mentre l’operazione è già aperta non può dirsi autorizzato dal titolare, con conseguente applicabilità degli artt. 10 e segg. del d.lgs. n. 11/2010. La valutazione del comportamento del cliente rileva sul piano del concorso di colpa. Integra colpa grave la condotta del titolare che, accortosi dell’intrusione e trovandosi davanti a un’operazione per il cui completamento basta inserire l’importo, non digiti tempestivamente il tasto di annullamento, che avrebbe reso vano l’intervento del malintenzionato. In tal caso il ricorso va respinto, anche quando l’intermediario non abbia dimostrato l’adozione di misure ulteriori rispetto alla correttezza formale dell’autenticazione.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una carta bancomat collegata a un conto cointestato, si reca il 10.2.2025 presso una filiale della banca per un versamento allo sportello ATM. Inserita la carta, compare una schermata diversa da quella abituale; mentre la legge, viene avvicinato da uno sconosciuto che si frappone con violenza tra lui e lo schermo, preme i tasti gridando che l’ATM è guasto e si allontana. Il ricorrente si sposta all’ATM adiacente, esegue il versamento di € 600,00 e torna a casa. Il giorno successivo, da un’operazione di bonifico, si avvede dell’addebito di € 3.000,00; blocca la carta e sporge denuncia.

La banca rigetta la richiesta di rimborso perché l’operazione è stata eseguita con la corretta digitazione del PIN al primo tentativo. In sede di controdeduzioni eccepisce l’inammissibilità del ricorso per contraddittorietà della ricostruzione e chiede il rigetto. Il ricorrente replica che la banca ha provato solo la correttezza formale dell’operazione, non le misure idonee a prevenire la frode.

La motivazione del Collegio

Il Collegio supera l’eccezione preliminare di inammissibilità: la lamentata contraddittorietà attiene al merito e, in particolare, all’onere della prova sulle circostanze fattuali della frode. Nel merito, la banca documenta la lettura del chip e l’inserimento del PIN, senza malfunzionamenti o compromissioni dei sistemi.

Il Collegio esclude che il prelievo sia stato autorizzato dal titolare: l’operazione è stata compiuta dal malvivente, che ha indicato sull’ATM la somma da prelevare e ha utilizzato la carta inserita e il PIN digitato. Trova quindi applicazione la disciplina degli artt. 10 e segg. del d.lgs. n. 11/2010. Il nodo si sposta sul comportamento del ricorrente, da valutare ai fini di un eventuale concorso di colpa.

Due rilievi sostengono la decisione. Il primo è che la truffa è stata portata a termine da un solo soggetto, che si è affiancato al titolare o si è interposto tra lui e l’ATM, mentre in fattispecie analoghe entra in scena un secondo truffatore con funzione di distrazione. Il secondo riguarda il comportamento successivo: recuperata la carta, il titolare si è spostato verso l’altro macchinario, ha eseguito il versamento disinteressandosi della sorte dell’operazione precedente ed è tornato a casa, accorgendosi del prelievo solo in seguito.

Su questa base il Collegio afferma la colpa grave del ricorrente. Avvedutosi del malvivente e avendo un’operazione “aperta”, per il cui completamento era sufficiente inserire l’importo, egli non ha tempestivamente digitato il tasto di annullamento. Tale digitazione avrebbe interrotto l’utilizzo dell’ATM e, verosimilmente, il prelievo predisposto dall’istante, salvo ritenere che il malvivente abbia anche modificato l’impostazione originaria del macchinario, impostato per un versamento e “deviato” verso un prelievo. A maggior ragione l’annullamento sarebbe stato essenziale al momento dell’entrata in scena del frodatore. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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