Violazione termini a difesa impone rinvio al TAR (Cons. Stato n. 5802 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata rituale instaurazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, per essere stata fissata l’udienza di merito prima della scadenza del termine di costituzione delle parti intimate e senza che sia stato loro comunicato l’avviso di udienza, integra un error in procedendo che il giudice di appello non può eliminare decidendo il merito. In tal caso il Consiglio di Stato annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., restando assorbiti i motivi di gravame. La violazione dei termini a difesa è rilevabile d’ufficio e non è sanata dalla contumacia della parte intimata.
Il Fatto
Il ricorrente in primo grado ha impugnato il provvedimento con cui l’INAIL ha respinto la domanda di finanziamento per l’acquisto di macchinari destinati a ridurre il rischio di infortuni sul lavoro, nell’ambito dell’Avviso ISI 2022. Il TAR Lazio-Roma, con la sentenza n. 5983 del 2025, ha accolto il ricorso e annullato il diniego.
L’Istituto, rimasto contumace in primo grado, ha proposto appello deducendo il travisamento dei presupposti di fatto e la disapplicazione del bando: secondo l’amministrazione il documento di valutazione del rischio non evidenzierebbe miglioramenti del rischio infortunistico ma solo del rischio tecnopatico. La questione decisiva non è però il merito, bensì lo svolgimento del giudizio di prime cure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., che in primo grado sono stati violati i termini a difesa, con conseguente necessità di remissione della causa al TAR. La ricostruzione muove dalla camera di consiglio del 10 gennaio 2025, in cui il difensore del ricorrente ha chiesto la sollecita fissazione del merito e il Presidente ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo con invito al deposito di istanza di prelievo, presentata lo stesso giorno; da qui la fissazione dell’udienza di merito del 19 marzo 2025.
Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 71, comma 3, c.p.a., secondo cui il Presidente fissa l’udienza decorso il termine per la costituzione delle altre parti, e sull’art. 46, comma 1, cod. proc. amm., che riconosce alle parti intimate un termine di sessanta giorni dal perfezionamento della notifica per costituirsi. Poiché il ricorso è stato notificato il 16 dicembre 2024, il decreto di fissazione comunicato il 14 gennaio 2025 è intervenuto quando il termine di costituzione dell’amministrazione non era ancora maturato.
Il Collegio aggiunge che, ai sensi dell’art. 71, comma 5, c.p.a., il decreto di fissazione va comunicato alle parti costituite almeno sessanta giorni prima dell’udienza. La calendarizzazione anticipata rispetto alla scadenza del termine di costituzione determina il concreto rischio che l’avviso di udienza non sia inviato alla parte ancora legittimamente non costituita: nella specie l’udienza si è celebrata in contumacia della parte intimata, che non ha mai ricevuto l’avviso.
Il Collegio qualifica la sequenza come una perniciosa catena di errori processuali, che si è tradotta in un serio vizio del contraddittorio, rimediabile dal TAR all’udienza pubblica previa constatazione della violazione dei termini a difesa. Non si tratta di un vizio eliminabile in appello integrando la motivazione o decidendo il merito, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 10 del 2018 e richiamato dalla giurisprudenza di Sezione (Cons. Stato, Sez. III, n. 952 del 2024; n. 513 del 2024).
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al primo giudice, restando assorbiti i motivi di appello. Le parti devono riassumere il processo davanti al TAR con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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