Parere regionale endoprocedimentale e carenza di interesse all’impugnazione (TAR Marche n. 946 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere reso dalla Regione, su richiesta del Comune, nell’ambito dell’avvalimento disciplinato dall’art. 13, quarto comma, L.R. Marche n. 13/1990, costituisce atto interno al procedimento amministrativo e non è autonomamente lesivo. L’istituto dell’avvalimento non incide sulla titolarità delle competenze, ma comporta l’assunzione funzionale di un ufficio di un ente nell’organizzazione di un altro, restando la funzione in capo all’ente depositario della competenza. Ne deriva che il parere endoprocedimentale non condiziona necessariamente l’esito del procedimento e non è impugnabile in via autonoma. Il ricorso avverso tale atto è pertanto inammissibile per carenza di interesse, non essendo configurabile un pregiudizio diretto e attuale.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fabbricato e di un annesso in Comune di Castelfidardo, a seguito di sopralluogo del settembre 2022, riceveva due ordinanze comunali di demolizione per opere realizzate in assenza di titolo. Presentava quindi domanda di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Il Comune trasmetteva la documentazione alla Regione Marche per il parere previsto dall’art. 13, quarto comma, L.R. n. 13/1990.
La Regione comunicava di non poter esprimere il parere, rilevando che l’azienda era cessata nel 2011, che la richiedente non possedeva la qualifica di imprenditore agricolo e che gli immobili non erano utilizzati per attività agricola. Avverso tale nota la ricorrente proponeva ricorso, deducendo violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, dell’art. 2135 cod. civ., dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e della L.R. n. 13/1990, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento. L’istanza cautelare era rigettata con ordinanza non appellata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa regionale. L’atto impugnato ha valenza endoprocedimentale e non è autonomamente lesivo, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, 22 agosto 2024, n. 7205. Il ricorso è quindi inammissibile per carenza di interesse.
Il giudice ricostruisce la natura dell’istituto. L’art. 13, quarto comma, L.R. 13/1990 prevede che i Comuni si avvalgano dei servizi decentrati regionali per le verifiche di competenza. La disciplina delinea l’avvalimento, o “codipendenza”, che consiste nell’utilizzo da parte di un ente degli uffici di altro ente per lo svolgimento di funzioni che restano in capo al soggetto titolare della competenza.
Richiamando Cass. S.U. 8.2.2013 n. 3043, Cass. 16.12.2013 n. 28006, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 18/6/2016, n. 376 e C.G.A.R.S. sez. giur., 28 aprile 2008, n. 372, il Collegio ribadisce che l’avvalimento non incide sulla titolarità delle competenze, ma è figura organizzatoria che comporta l’assunzione funzionale di un ufficio nell’organizzazione di un altro ente. L’ufficio regionale opera così a fini istruttori come ufficio del Comune.
Nel caso concreto il parere impugnato si atteggia ad atto interno al procedimento e non ne condiziona necessariamente l’esito. Il diniego di sanatoria, infatti, non è stato causato esclusivamente dal parere gravato, ma è stato emanato sulla base di un verbale di accertamento della polizia locale, non contestato e quindi fide facente ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., per insussistenza dei requisiti dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, segnatamente in tema di aumento di volumetria e doppia conformità.
Per queste ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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