Truffa e-commerce con bonifico istantaneo autorizzato esclude responsabilità della banca (ABF Collegio di Roma n. 4507 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bonifico istantaneo disposto personalmente dal cliente costituisce operazione autorizzata e non ricade nella disciplina delle operazioni non autorizzate dettata dal d.lgs. n. 11 del 2010, come modificato dal d.lgs. n. 218 del 2017: è pertanto esclusa la responsabilità oggettiva del prestatore di servizi di pagamento. Resta comunque scrutinabile la condotta dell’intermediario secondo le regole generali del diritto delle obbligazioni, sotto il profilo del corretto adempimento e del dovere di comportamento secondo buona fede. L’intermediario risponde della frode quando nella dinamica truffaldina si riscontri un’intromissione nei canali di comunicazione genuini utilizzati dalla banca (spoofing); l’onere di allegare e provare gli elementi che fondano la responsabilità grava sul ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente acquista online una consolle di videogiochi su un sito rivelatosi truffaldino, effettuando un bonifico istantaneo. Non riceve alcun bene e il sito viene disattivato. Presenta denuncia e, nel 2021, un primo reclamo alla banca; nel 2025 inoltra un ulteriore reclamo per lo stesso fatto.
La banca resistente eccepisce che il bonifico è stato disposto personalmente dal cliente, che l’invio del reclamo del 2021 non risulta provato, che la SCA è documentata e che la condotta del cliente appare connotata da colpa grave. Il ricorrente chiede la restituzione di 501,99 euro, pari all’importo del bonifico e delle commissioni. La banca insiste per l’inammissibilità o il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua anzitutto la disciplina applicabile ratione temporis: l’operazione del 16 giugno 2021 cade sotto il d.lgs. n. 11 del 2010, come modificato dal d.lgs. n. 218 del 2017, che ha recepito la Direttiva 2015/2366/UE (c.d. PSD 2). L’eccezione della banca è però di diverso ordine: quella contestata non sarebbe un’operazione non autorizzata, essendo stata disposta per intero dal ricorrente.
Tale circostanza è ritenuta ammessa dallo stesso ricorrente, come risulta dalle dichiarazioni contenute nella querela. Da qui due conseguenze. Per un verso resta esclusa l’applicazione della disciplina sulle operazioni non autorizzate e, con essa, la responsabilità oggettiva del PSP. Per altro verso la natura autorizzata dell’operazione non sottrae la condotta dell’intermediario al vaglio secondo le regole generali del diritto delle obbligazioni, sotto il profilo del corretto adempimento e del dovere di comportamento secondo buona fede. Sul punto il Collegio richiama propri precedenti: Coll. Roma, dec. n. 361 del 2025, Coll. Roma, dec. n. 2405 del 2025 e Coll. Roma, dec. n. 9488 del 2025.
Passando al merito, i Collegi territoriali ritengono l’intermediario responsabile della frode quando nella dinamica truffaldina si riscontri un’intromissione nei canali di comunicazione genuini utilizzati dalla banca, cioè il c.d. spoofing. Nel caso di specie tale ipotesi non si è verificata: la banca rimane del tutto estranea alla vicenda truffaldina.
Il Collegio rileva poi due lacune probatorie. Il ricorrente non versa gli screenshot del sito, limitandosi a produrre la mail di conferma dell’acquisto. Quanto alla dedotta anomalia dell’IBAN dichiarato sospetto dalla piattaforma di pagamento, non sono versati riscontri in atti sulla natura fraudolenta dello stesso, con la conseguenza che non può imputarsi all’intermediario alcun omesso intervento.
Il ricorso, pertanto, non è fondato e viene respinto.
Nota della Redazione
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