Proroghe demaniali in contrasto con il diritto UE e obbligo di gara (TAR Liguria n. 590 del 16.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le norme che dispongono la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto europeo, segnatamente con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE, e non vanno applicate né dalla pubblica amministrazione né dal giudice. Alla scadenza del titolo consegue l’obbligo per l’amministrazione di bandire e completare una procedura di evidenza pubblica, a prescindere dall’assenza di una specifica disciplina legislativa di settore. La percentuale minima di aree balneabili libere o libere attrezzate riguarda le spiagge e non può essere riferita alla superficie acquea oggetto di concessione. Il differimento delle concessioni in atto non può essere giustificato dall’esigenza di garantire tale soglia.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale, ha presentato istanza di concessione demaniale avente ad oggetto uno specchio acqueo destinato all’ormeggio mediante gavitelli. Lo specchio acqueo era nella disponibilità di una controinteressata in forza di concessione risalente agli anni Settanta, affidata a terzi.
Il Comune ha negato il rilascio della nuova concessione richiamando il differimento del termine al 31 dicembre 2024, disposto con delibera della Giunta, e l’art. 11-bis, terzo comma, l.r. n. 13/1999, che impone una percentuale minima del 40% di aree balneabili libere o libere attrezzate. Il ricorrente ha impugnato la nota e la delibera, deducendo violazione del diritto europeo e illegittimità del differimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo, attinenti alla possibilità di prorogare la concessione oltre il 31 dicembre 2023. Il fondamento è costituito dalle decisioni dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021, che hanno stabilito il contrasto delle proroghe automatiche con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE, con conseguente disapplicazione da parte dell’amministrazione e del giudice.
Tale orientamento è stato ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, da ultimo da Cons. St., sez. VII, n. 4481 del 2024, e condiviso dalla Corte cost. n. 109 del 2024. Ne deriva che la concessione della controinteressata deve ritenersi scaduta al 31 dicembre 2023, non trovando applicazione la proroga introdotta dal decreto-legge n. 198/2022.
Il Collegio rileva l’incertezza del richiamo operato dal Comune: il provvedimento e la delibera citano l’art. 3, terzo comma, legge n. 118/2022, ma indicano il termine del 31 dicembre 2024, contemplato dal primo comma. Qualunque fosse l’intenzione dell’amministrazione, le conclusioni non mutano: il contrasto con il diritto europeo impone l’obbligo di bandire e completare la gara per lo specchio acqueo, a prescindere dall’esistenza di una disciplina legislativa specifica.
È fondato anche il quarto motivo. La percentuale minima di aree balneabili libere riguarda le spiagge, con esclusione della fattispecie relativa a uno specchio acqueo. Diversamente, la soglia potrebbe essere rispettata anche con il 100% delle spiagge occupate, sfruttando la superficie acquea non concessa, con frustrazione della ratio della disposizione. La soglia non può essere perseguita mantenendo le concessioni in atto, ma procedendo allo sgombero delle aree occupate da titoli scaduti e aprendo al mercato le aree concedibili.
Il primo motivo, di natura meramente procedimentale, resta assorbito. Il ricorso è accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati, con condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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