Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1129 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammesso anche per le sentenze del giudice ordinario che non siano state impugnate nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., rientrando esse nella categoria dei provvedimenti giurisdizionali indicati dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il rispetto delle formalità di notifica del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice, ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, integra il presupposto per l’accoglimento dell’azione. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo in un dirigente della stessa amministrazione, al quale non spetta alcun compenso, applicandosi per analogia la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Il Fatto

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro n. 4136/2023, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato al pagamento delle somme ivi indicate. Il ricorso è stato notificato e depositato in data 7 ottobre 2024. L’amministrazione intimata si è costituita con memoria di mera forma, senza contestare nel merito l’inadempimento.

Il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione, con formula esecutiva, in data 18 ottobre 2023. Il Collegio è stato investito della verifica dei presupposti processuali dell’azione e dell’effettiva sussistenza dell’obbligo di esecuzione posto a carico dell’amministrazione debitrice.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità dell’azione. La sentenza del giudice ordinario non era stata impugnata nel termine previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., come attestato da documento versato in atti e datato 27 settembre 2024. Il provvedimento rientra dunque nella categoria di pronunce per le quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale ha poi scrutinato i termini processuali. Ha ritenuto rispettato il termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., nonché il termine per il deposito del ricorso previsto dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. Ha inoltre verificato che il titolo era stato notificato all’amministrazione con formula esecutiva il 18 ottobre 2023, così rispettando le formalità richieste ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e l’inadempimento dell’amministrazione, il Collegio ha riconosciuto l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza a cura di parte.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo nel dirigente dell’Ufficio II del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Ha escluso il diritto al compenso, ritenendo l’attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno ha richiamato l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, richiamando sul punto TAR Calabria, sez. I, n. 1706 del 2024, TAR Campania, sez. VIII, n. 5142 del 2024, TAR Sicilia, sez. I, n. 2621 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.

Il ricorso è stato pertanto accolto. Le spese di lite, liquidate ai sensi del d.m. n. 55/2014, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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