Accesso agli atti e onere di specificare le finalità difensive (TAR Sardegna n. 594 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti il ricorrente che agisce avverso il silenzio o il diniego dell’amministrazione ha l’onere di individuare con sufficiente specificità i documenti richiesti e di rappresentare le concrete finalità difensive che ne giustificano l’ostensione. È pertanto infondata la domanda che si riferisca a documenti genericamente indicati, di incerta esistenza, in possesso di altre amministrazioni o già conosciuti dal richiedente in ragione di precedenti iniziative giudiziarie. In siffatte ipotesi difetta il requisito dell’interesse conoscitivo attuale e concreto all’accesso.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un lotto ricadente nel Piano Particolareggiato Comparto F 10 in località Su Cannisoni, avevano presentato presso lo sportello SUAP una SCIA per la realizzazione di un’unità edilizia. Sorto un contrasto con il Comune e maturato un diniego, presentavano istanza di accesso agli atti del più ampio procedimento di regolamentazione urbanistica. Il Comune accoglieva l’istanza per la sola visione, eseguita il 12 gennaio 2024.
Ritenendo necessaria l’estrazione di copia e lamentando l’incompletezza degli atti, i ricorrenti inoltravano una nuova istanza il 25 marzo 2024, indicando numerosi documenti. Non ottenendo riscontro, proponevano ricorso ex art. 116 c.p.a. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e l’accertamento del diritto all’accesso. Resistevano il Comune di Castiadas e la controinteressata società, chiedendo l’inammissibilità o il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rigetta il ricorso dichiarandolo infondato, ritenendo di poter prescindere dalla questione preliminare di inammissibilità sollevata dal Comune. Il percorso argomentativo si concentra sui connotati della pretesa ostensiva e sulla sua attualità.
In primo luogo il Collegio rileva come i ricorrenti abbiano già proposto diversi ricorsi giurisdizionali avanti al medesimo TAR per impugnare i dinieghi comunali, nell’ambito dei quali hanno depositato numerosi documenti, altri depositati dal Comune. Tali atti, oggetto anche della richiesta di accesso, risultano ben conosciuti dai ricorrenti: circostanza non contestata e già rappresentata dal Comune con la nota del 12 novembre 2023, con cui era stato consentito l’accesso per visione.
Quanto alla istanza del 25 marzo 2024, il Tribunale valorizza la nota comunale del 23 maggio 2024, con la quale l’amministrazione aveva evidenziato che la richiesta risultava per molti punti di difficile comprensione, priva di riferimenti certi e in alcuni casi relativa a documenti in possesso di altre amministrazioni. Il Comune ha inoltre precisato che la richiesta concerneva atti dei quali non è neppure certa l’esistenza, stante il riferimento alla loro “eventuale” adozione, ovvero atti genericamente indicati.
Da tali elementi il Collegio trae la conclusione che l’istanza di accesso si appalesa generica e, almeno in parte, relativa a documenti già in possesso dei ricorrenti. Essi, pur avendo formulato separati ricorsi avverso i dinieghi comunali proprio alla luce della documentazione acquisita, non hanno dimostrato in questo giudizio le specifiche finalità difensive dei documenti ulteriori, neppure individuati, per cui è formulata la richiesta ostensiva.
Il ricorso è pertanto rigettato siccome infondato. Le spese del giudizio sono integralmente compensate, in ragione della particolarità degli elementi di fatto rilevanti e delle numerose interlocuzioni intervenute tra le parti.
Nota della Redazione
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