Concessione demaniale e parere della Soprintendenza: nessun affidamento al mantenimento (C.G.A.R.S. n. 595 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione di beni demaniali l’amministrazione esercita un’ampia discrezionalità, rispetto alla quale non sono configurabili aspettative tutelate al mantenimento della disponibilità del bene. Il parere dell’organo di tutela recepito nel provvedimento concessorio è sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo dell’eccesso di potere, ma la valutazione tecnico-discrezionale non può essere sostituita da quella del giudice. La comunicazione di avvio del procedimento non è obbligatoria nei procedimenti ad istanza di parte. Il contenuto più favorevole di una precedente concessione rilasciata ad altro soggetto non genera alcun affidamento legittimo in capo al nuovo richiedente.

Il Fatto

L’appellante, titolare di un’attività di ristorazione, aveva chiesto al Comune il mantenimento di una pedana in legno con tavoli, sedie e ombrelloni antistanti il locale, conformemente a quanto già assentito alla precedente proprietaria dell’attività. Il Comune rilasciava la concessione di suolo pubblico, recependo il parere della Soprintendenza, ma limitava il mantenimento della struttura al solo periodo estivo, dall’1 maggio al 30 settembre di ogni anno.

L’interessato impugnava davanti al TAR Sicilia la concessione e il parere nella parte relativa alla limitazione temporale, deducendo vizi di eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione delle garanzie partecipative e illegittimità derivata dal carattere asseritamente vincolante del parere. Il TAR respingeva il ricorso. Proponeva appello la parte soccombente, riproponendo in larga parte le censure di primo grado e introducendo un nuovo profilo. Il C.G.A.R.S. respingeva l’istanza cautelare e, all’esito dell’udienza pubblica, ha trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il gravame, richiamando la motivazione del provvedimento cautelare. Sul primo motivo, relativo all’omessa comunicazione di avvio e al preavviso di rigetto, il C.G.A.R.S. rileva anzitutto che la censura fondata sull’art. 10-bis legge n. 241/1990 è proposta per la prima volta in appello e pertanto inammissibile. Nel merito la doglianza è comunque infondata.

Il Giudice di appello osserva che il richiamo all’art. 21-octies legge n. 241/1990, nella parte in cui esclude l’applicazione della regola di non annullabilità per i provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis, è stato introdotto dall’art. 12, comma 1, lett. i) d.l. n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020. Poiché il provvedimento impugnato è stato adottato il 2 ottobre 2014, la valutazione va condotta alla stregua delle disposizioni allora vigenti. Il Collegio conferma quindi l’orientamento prevalente contrario all’obbligatorietà della comunicazione di avvio nei procedimenti ad istanza di parte, rilevando che l’appellante non ha fornito elementi che avrebbero potuto condurre l’amministrazione a determinazioni diverse.

Quanto al secondo motivo, di asserita motivazione apparente e omessa pronuncia, il C.G.A.R.S. ribadisce gli ampi poteri discrezionali dell’amministrazione in tema di concessioni demaniali. Il parere della Soprintendenza, recepito dal Comune, è ritenuto sorretto da congrua motivazione: nel periodo non estivo non prevale l’interesse del privato al mantenimento delle strutture precarie rispetto all’interesse dei cittadini a non subire l’ostacolo visivo alla vista panoramica.

L’area oggetto di occupazione si colloca nel centro storico, in un punto di osservazione della Valle dei Templi e del mare; la struttura, realizzando un modulo continuo in disponibilità esclusiva privata, si pone come elemento preclusivo della libera visuale da parte di tutti i consociati. Il giudice amministrativo può sindacare il parere e il provvedimento che lo richiama, ma non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione competente. Il contenuto in parte diverso di una precedente concessione rilasciata ad altro soggetto non fonda alcun affidamento legittimo in capo all’appellante. Il gravame è respinto, con condanna alle spese del secondo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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