Ottemperanza al giudicato e concessioni demaniali marittime: la gara va indetta (TAR Liguria n. 603 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’incompletezza dell’esecuzione del giudicato eordina all’Amministrazione di portare a conclusione il procedimento. Quando il giudicato impone di indire una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione di una concessione demaniale marittima, l’adozione di una delibera di indirizzo costituisce mero atto endoprocedimentale, inidoneo a integrare l’obbligo di concludere il procedimento. Il giudice fissa il termine per l’adempimento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ponendo gli oneri relativi a carico dell’Amministrazione soccombente. La richiesta di rilascio diretto della concessione in favore del ricorrente è invece rigettata, dovendo l’assegnazione seguire la gara.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale operante nel settore della nautica presenta al Comune domanda di concessione di uno specchio acqueo destinato ad alcuni ormeggi. L’Amministrazione rigetta l’istanza richiamando la proroga della concessione esistente e l’impossibilità di rilasciare nuove concessioni sul territorio comunale, per il mancato raggiungimento della percentuale minima del 40% di aree balneabili libere prevista dal Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime.
Con sentenza del 16 agosto 2024, n. 590, il TAR Liguria accerta la scadenza della concessione e il conseguente obbligo di indire una gara, annullando il diniego. Il ricorrente agisce quindi in ottemperanza chiedendo la conclusione del procedimento con il rilascio della concessione e il pagamento delle somme liquidate in sentenza, con nomina di un commissario in caso di ulteriore inottemperanza. Il Comune non si costituisce ma deposita una relazione e una delibera di Giunta del 23 dicembre 2024 recante indirizzi per la messa a gara delle concessioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, dopo l’annullamento del provvedimento di diniego, il Comune non ha concluso il procedimento avviato sull’originaria istanza di concessione. Il thema decidendum concerne dunque l’effettività della tutela in sede di ottemperanza, ex art. 114 c.p.a., e il perimetro dell’obbligo discendente dal giudicato.
La delibera di Giunta del 23 dicembre 2024 non assume rilievo ai fini dell’adempimento: si tratta di un atto endoprocedimentale, che predispone indirizzi ma non esaurisce né sostituisce l’attività provvedimentale dovuta. L’Amministrazione resta pertanto inadempiente rispetto all’obbligo di esaminare l’originaria istanza e di indire la procedura ad evidenza pubblica.
Il ricorso è quindi fondato nei limiti dell’accertamento dell’obbligo di procedere. Il Tribunale ordina al Comune di indire la procedura comparativa entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte. Per il caso di ulteriore inerzia nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Dirigente della Direzione generale territorio della Regione Liguria, con facoltà di delega, che si sostituirà all’Amministrazione inadempiente adottando tutti gli atti necessari a dare esecuzione al giudicato, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
Gli oneri per l’eventuale espletamento dell’incarico sono posti a carico del Comune, con liquidazione in separato provvedimento sulla base di una relazione conclusiva. Il Collegio rigetta invece la domanda di rilascio diretto della concessione: l’assegnazione non può che seguire l’esito della gara, con la conseguenza che la pretesa del ricorrente di ottenere il titolo in via immediata non è compatibile con il contenuto del giudicato.
Il Comune è infine condannato a corrispondere le spese di lite liquidate nella sentenza n. 590 del 2024, ove non ancora versate, con interessi e contributo unificato, nel termine di trenta giorni; è inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, equitativamente liquidate in dispositivo e distratte in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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