Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Molise n. 63 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile anche quando il titolo azionato consista in una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, rientrando tale provvedimento tra quelli la cui inesecuzione può trovare attuazione ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c) cod. proc. amm.. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dalla riforma processuale entrata in vigore il 28 febbraio 2023, per portare a esecuzione le sentenze non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la notificazione di copia attestata conforme all’originale. Il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo e l’inadempimento dell’Amministrazione, ordina l’esecuzione nel termine assegnato e nomina, fin d’ora, un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. La nomina del commissario esclude, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..

Il Fatto

Il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 59/2024, aveva accertato il diritto della ricorrente, docente con contratto di supplenza per l’anno scolastico 2022/2023, a conseguire il beneficio della carta elettronica del docente prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 500,00 oltre interessi e rivalutazione. Il giudice del lavoro aveva fatto proprio l’orientamento della Cass. Sez. Lav. n. 29961/2023, che estende il beneficio ai docenti supplenti che abbiano svolto servizio fino al 30 giugno o al 31 agosto.

Passata in giudicato la sentenza, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza e la fissazione di una somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per ogni violazione successiva. L’Amministrazione, costituitasi, non ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in primo luogo i presupposti dell’azione, ritenendo dimostrato il passaggio in giudicato del titolo sulla base dell’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso in data 22 maggio 2024. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme all’indirizzo PEC già il 20 marzo 2024.

Su questo punto il TAR ha richiamato le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ., in materia di forma del titolo esecutivo giudiziale, dalla riforma processuale del 2022. In base alla novellata disciplina, a decorrere dal 28 febbraio 2023 le sentenze devono essere rilasciate in copia attestata conforme all’originale, senza necessità di spedizione in forma esecutiva. Le modalità di notificazione seguite dalla ricorrente sono state pertanto ritenute adeguate.

Il Tribunale ha inoltre affermato che il titolo azionato, costituito da una sentenza del giudice ordinario, rientra tra quelli la cui inesecuzione può trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, la somma capitale richiesta corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire.

Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione ai pagamenti non ancora effettuati nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando fin d’ora, per l’ipotesi di inottemperanza, un commissario ad acta individuato ratione muneris nel Direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso. Quanto alla richiesta di somma ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il Collegio non ha ravvisato allo stato i presupposti, salva diversa valutazione su nuova istanza in caso di mancata collaborazione. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in € 400,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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