L’ottemperanza al giudicato impone la gara, non il rilascio della concessione (TAR Liguria n. 602 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato amministrativo, l’annullamento del diniego di concessione demaniale non attribuisce al richiedente il diritto al rilascio del titolo, ma soltanto il diritto all’esame dell’istanza mediante l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica. Il giudice dell’ottemperanza accerta l’inerzia dell’amministrazione e ne ordina l’adempimento entro un termine perentorio, con nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La delibera di Giunta che detti indirizzi per la messa a gara delle concessioni costituisce atto endoprocedimentale, inidoneo a concludere il procedimento e quindi a determinare l’improcedibilità del ricorso o a imporre un onere di immediata impugnazione. Resta ferma la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di cognizione, degli interessi e del contributo unificato.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale operante nel settore della nautica aveva presentato domanda per la concessione di una gru collocata nel porto turistico di un Comune ligure, impianto gestito da un consorzio in forza di proroga concessa fino al 31 dicembre 2024 ai sensi dell’art. 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118. L’istanza era stata respinta con una nota che richiamava la proroga in essere e l’impossibilità di rilasciare nuove concessioni sul territorio comunale, per il mancato raggiungimento della percentuale minima del 40% di aree libere prevista dal progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime.
Con sentenza del 16 settembre 2024, n. 622, il TAR aveva annullato il diniego, rilevando la scadenza della concessione e il conseguente obbligo di indire una gara. Il ricorrente ha quindi promosso giudizio di ottemperanza chiedendo la conclusione del procedimento con il rilascio della concessione in proprio favore, il pagamento delle somme liquidate in sentenza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario. Il Comune non si è costituito, ma ha depositato una relazione e una delibera di Giunta del 23 dicembre 2024 recante indirizzi per la messa a gara delle concessioni. È intervenuto il consorzio, eccependo l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della delibera.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di rito. La delibera di Giunta non chiude il procedimento avviato sull’istanza del ricorrente e non è quindi idonea a determinarne l’improcedibilità. Parimenti non sussiste l’inammissibilità per mancata impugnazione: si tratta di un atto endoprocedimentale, che non fa sorgere alcun onere di immediata impugnazione, secondo il richiamato T.A.R. Liguria, Sez. I, 31 marzo 2025, n. 341.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Comune, dopo l’annullamento del diniego, non ha concluso il procedimento originato dall’istanza di concessione. L’inerzia dell’amministrazione integra la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 622 del 2024, che aveva imposto la riedizione della procedura.
L’accoglimento è però limitato all’obbligo di riesaminare l’originaria istanza, indicendo una procedura ad evidenza pubblica entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ad iniziativa di parte. Il Tribunale non accoglie la domanda di assegnazione diretta della concessione: l’amministrazione deve procedere all’assegnazione solo all’esito della comparazione, con la conseguenza che il ricorrente non vanta alcuna pretesa al rilascio del titolo in via esclusiva.
Per il caso di ulteriore inerzia viene nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Dirigente della Direzione generale territorio della Regione Liguria, con facoltà di delega, che si sostituirà all’amministrazione inadempiente entro un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Gli oneri dell’incarico sono posti a carico del Comune e saranno liquidati con separato provvedimento sulla base di una relazione conclusiva.
Il Comune è inoltre condannato a corrispondere le spese di lite liquidate nella sentenza ottemperata, ove non ancora versate, con interessi e contributo unificato, nel termine di trenta giorni dalla notificazione. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari; sono invece compensate nei confronti dell’interveniente, poiché l’obbligo di provvedere gravava sul Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.