Porto di fucile, revoca vincolata e mancata impugnazione del divieto prefettizio (TAR Emilia-Romagna n. 604 del 20.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia disposta dal Questore costituisce atto dovuto e vincolato, strettamente conseguenziale al divieto di detenere armi adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 TULPS. Chi non impugna l’atto presupposto versa in una condizione di originaria carenza d’interesse all’annullamento dell’atto conseguenziale, divenuto praticamente inutile, con conseguente inammissibilità del gravame. La conferma del provvedimento prefettizio, non a sua volta impugnata, rende inoltre il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia, aveva smarrito l’arma durante l’attività venatoria, dimenticandola sul tettuccio dell’autovettura; un passante l’aveva poi rinvenuta. I militari della Stazione Carabinieri di Castrocaro Terme e Terra del Sole lo avevano denunciato per i reati di cui agli artt. 20 e 20-bis della legge n. 110 del 1975. Il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., rilevando la breve durata dello smarrimento e la custodia regolare delle altre armi.

Il Questore di Forlì-Cesena aveva comunque disposto la revoca della licenza, notificata il 3 dicembre 2020. Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR, deducendo la violazione degli artt. 10, 11 e 43 TULPS e l’eccesso di potere per carenza di motivazione, sul rilievo che l’amministrazione non aveva formulato alcun giudizio prognostico sull’attitudine ad abusare delle armi. La domanda cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile e comunque improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Il punto di partenza è la qualificazione dell’atto impugnato: la revoca del porto di fucile è atto dovuto e vincolato, conseguenza necessaria del divieto di detenere armi decretato dal Prefetto di Forlì-Cesena con un distinto e precedente provvedimento.

Su questo punto il Tribunale richiama la motivazione dell’ordinanza cautelare di rigetto, rimasta non impugnata: il danno lamentato consisteva nell’impossibilità di esercitare l’attività venatoria, già preclusa dal provvedimento prefettizio. Ne deriva un profilo di originaria carenza d’interesse, che si traduce in causa di inammissibilità: già al momento della proposizione del ricorso la mancata impugnazione dell’atto presupposto rendeva praticamente inutile l’annullamento richiesto.

Il Collegio ravvisa inoltre una ragione autonoma di improcedibilità. Nelle more del giudizio il Prefetto ha respinto l’istanza di revoca del divieto, confermando le determinazioni già assunte in ragione della condotta negligente nella custodia dell’arma; anche tale atto di conferma non è stato impugnato. Il giudizio è dunque divenuto privo di oggetto utile.

La decisione riposa su una logica di stretta consequenzialità tra i due provvedimenti di pubblica sicurezza: la revoca questorile non ha autonomia valutativa rispetto al divieto prefettizio di detenzione. Contestare il solo atto derivato, senza aggredire il presupposto, non può condurre a un risultato utile. Le spese sono compensate in ragione dell’esito in rito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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