Trasferimenti universitari a ciclo unico ammessi solo per studenti già iscritti (TAR Emilia-Romagna n. 603 del 20.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il bando universitario che riservi l’iscrizione agli anni successivi al secondo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria ai soli studenti provenienti dal medesimo corso di studio attivato presso altro Ateneo, con esclusione dei soggetti già laureati. La lex specialis, letta in modo coordinato e non formalistico, individua quale pre-requisito di partecipazione la condizione di studente iscritto al corso di provenienza: il riferimento al “laureato” contenuto nel paragrafo sui requisiti non vale a estendere la platea, prevalendo la declinazione analitica dei requisiti di ammissione. La scelta risponde a esigenze di programmazione del numero chiuso e di tutela del diritto allo studio e non viola l’art. 34 Cost., né la legge n. 264/1999 o l’art. 6 del d.m. n. 270/2004. Il difetto di motivazione non sussiste quando l’interessato abbia compreso i presupposti del diniego e abbia potuto contestarli in giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, laureata in medicina e chirurgia presso altro Ateneo, partecipava al bando indetto dall’Università di Bologna per la prosecuzione degli studi negli anni successivi al secondo, a.a. 2020/2021, ove erano previsti due posti per il sesto anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria. L’Ateneo non l’ammetteva, sul rilievo che l’iscrizione agli anni successivi al secondo era riservata a chi proveniva dal medesimo corso di studio.
La candidata impugnava gli elenchi degli esclusi, il provvedimento dirigenziale di approvazione e il bando stesso, deducendo difetto di motivazione, violazione della lex specialis e, in via subordinata, illegittimità del bando per contrasto con la normativa statale sul diritto allo studio. La domanda cautelare era respinta in primo grado e la decisione confermata in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettura del primo punto del bando, che ne enuncia lo scopo: consentire il trasferimento di studenti provenienti da un corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria di altro Ateneo per proseguire nel medesimo corso di studio bolognese in un anno successivo al secondo.
La previsione successiva chiarisce che i candidati provenienti da altro corso di studio possono accedere soltanto al secondo anno e che, non essendo disponibili posti in quell’anno, la procedura è aperta ai soli studenti del medesimo corso che abbiano i requisiti per proseguire in un anno successivo. Da qui la conclusione che la selezione era riservata agli studenti provenienti dal medesimo corso di laurea di altro Ateneo, con esclusione dei medici già laureati.
Il Tribunale affronta l’obiezione secondo cui il paragrafo sui requisiti di ammissione usa il termine “laureato”. La formulazione analitica dei requisiti – iscrizione all’a.a. 2019/2020 ai diversi anni di corso con le relative soglie di cfu – prevale sull’occorrenza isolata del termine: il pre-requisito di base è la condizione di studente iscritto al corso di provenienza. La lettura accolta conferma la delibazione cautelare, ribadita in appello.
Cadono, di conseguenza, tutti i motivi. Il difetto di motivazione è infondato, perché in un’ottica non formalistica la candidata ha compreso i presupposti del diniego e ha potuto difendersi. Il secondo motivo è smentito dalla corretta applicazione del bando, mancando in capo alla ricorrente il requisito dell’iscrizione al corso di provenienza.
Quanto al terzo motivo, il bando è legittimo: esso si è rivolto agli studenti, escludendo i laureati in ragione della scarsa disponibilità di posti, in coerenza con la finalità di trasferimento tra corsi e con la programmazione del numero chiuso. Nessuna violazione dell’art. 34 Cost. né della normativa richiamata. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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