Silenzio assenso edilizio e omessa certificazione comunale: irrilevante il difetto (C.G.A.R.S. n. 611 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La certificazione di ricevimento dell’istanza di concessione edilizia, prescritta dall’art. 2, commi 2 e 5, l.r. Sicilia n. 17/1994, costituisce un adempimento posto a carico dell’amministrazione comunale. La sua omissione non impedisce la formazione del silenzio assenso quando il privato ha correttamente percorso l’iter procedimentale di propria competenza e il Comune ha ritualmente ricevuto le comunicazioni, come attestato dal registro di protocollo. Diversamente opinando, la produzione degli effetti legalmente previsti resterebbe rimessa all’arbitrium merum dell’amministrazione attraverso l’omissione di un atto obbligatorio per legge. La motivazione della sentenza che, per effetto di un evidente errore di redazione, esamini fatti e parti estranei all’oggetto del giudizio è nulla, anche parzialmente, per il combinato disposto degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 105, comma 1, cod. proc. amm., con rimessione della causa al primo giudice.

Il Fatto

I ricorrenti avevano ottenuto nel 2009 una concessione edilizia in variante per opere di ampliamento su un immobile di loro proprietà. Nel giugno 2011 presentavano al Comune istanza di concessione in variante, acquisivano i pareri della Soprintendenza e del Genio civile e, decorso il termine di 75 giorni previsto dall’art. 2, comma 5, l.r. n. 17/1994, comunicavano l’inizio dei lavori allegando perizia giurata e versando gli oneri di urbanizzazione. Seguiva la comunicazione di fine lavori.

Il Comune, con provvedimento notificato il 5 gennaio 2012, annullava in autotutela il silenzio assenso formatosi sull’istanza. I ricorrenti impugnavano l’atto davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che respingeva il ricorso ritenendo mancante la certificazione di ricevimento quale requisito indispensabile ai fini della formazione del silenzio assenso. Proponevano quindi appello, deducendo la regolare formazione del titolo tacito e la nullità della sentenza per la parte motiva riferita a fatti estranei alla causa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la censura di nullità della sentenza per motivazione estranea o meramente apparente. Dopo aver respinto il primo motivo del ricorso introduttivo, il TAR sviluppa, a partire dal terzo capoverso di pagina 6, considerazioni su ordini di demolizione, motivi aggiunti, vincoli a parcheggio e su un diverso Comune e una società ricorrente, tutti elementi estranei al giudizio e frutto di un’incauta opera di “copia e incolla” da altro fascicolo.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1636/2021), il C.G.A.R.S. ribadisce che il difetto assoluto di motivazione, che ricorre anche in caso di motivazione meramente apparente, integra nullità della sentenza ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 105, comma 1, cod. proc. amm. La parte della decisione oggettivamente incomprensibile nella scrutinio del secondo motivo determina pertanto nullità parziale, con annullamento del pertinente capo e rimessione al primo giudice.

Passando al primo motivo, il Collegio ricostruisce la disciplina regionale: l’art. 2, comma 5, l.r. n. 17/1994 prevede la formazione del silenzio assenso in mancanza di provvedimento motivato di diniego entro 75 giorni; i commi 6 e 7 consentono l’inizio dei lavori previo versamento degli oneri e invio della perizia; il comma 8 impone al Comune di completare l’esame entro trenta giorni dalla comunicazione di inizio lavori, con eventuale annullamento o revoca.

Gli appellanti avevano posto in essere tutti gli adempimenti richiesti. L’istanza era stata protocollata e una copia restituita con timbro recante la dicitura di ricevimento del Comune, del tutto assimilabile, quanto agli effetti, alla certificazione prevista dal comma 5. Decorso il termine, nessuna contestazione era sopraggiunta nei successivi trenta giorni. Il Collegio, conformemente alla propria giurisprudenza (sentenza n. 243 del 29 febbraio 2012), dissente dal TAR: l’omissione della comunicazione del nome del responsabile del procedimento non può produrre conseguenze per il privato che ha correttamente seguito l’iter di sua competenza.

Il C.G.A.R.S. sottolinea l’esito assurdo dell’opposta lettura: rimettere all’arbitrium merum dell’amministrazione, mediante l’omissione di un atto obbligatorio, la produzione degli effetti previsti dalla legge. Accoglie quindi il primo motivo e dichiara la nullità parziale della sentenza, rimettendo la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm., con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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