Diritto di superficie e piano parcheggi, nessuna approvazione implicita del progetto (Cons. Stato n. 10169 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’inserimento di un progetto nel Piano parcheggi approvato con ordinanza commissariale non equivale ad approvazione del progetto medesimo, ma esprime soltanto il riconoscimento della sua rilevanza ai fini della successiva prosecuzione dell’iter procedimentale di approvazione. La concessione del diritto di superficie su area espropriata costituisce esercizio di discrezionalità lata, non un obbligo dell’amministrazione, con la conseguenza che il diniego è sindacabile solo per vizi di legittimità e non nel merito. La qualificazione dell’opera come centro commerciale anziché parcheggio pubblico integra una valutazione di merito amministrativo insindacabile in sede giurisdizionale, in assenza di profili di manifesta illogicità o irragionevolezza. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione circa l’attualità e l’opportunità dell’intervento.
Il Fatto
La società appellante aveva presentato nel 2008 istanza per ottenere la concessione del diritto di superficie di un’area espropriata, al fine di realizzarvi un progetto di parcheggio pubblico e pertinenziale. Roma Capitale respinse l’istanza con determinazione dirigenziale del 2018, adottata in ottemperanza a una precedente sentenza del TAR sul silenzio, motivando il diniego con ragioni urbanistiche di incompatibilità del progetto e con valutazioni di opportunità.
Il TAR Lazio, con la sentenza impugnata, respinse il ricorso di primo grado, ritenendo che l’amministrazione non avesse alcun obbligo di concedere il diritto di superficie ma solo una mera facoltà, non esercitata, e che nessuna approvazione del progetto potesse discendere dall’ordinanza commissariale di approvazione del Piano parcheggi. La società ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il motivo con cui l’appellante sostiene che il progetto sarebbe stato sostanzialmente approvato per effetto del suo inserimento nel Piano parcheggi. La tesi non regge. L’ordinanza commissariale n. 129/2008, dopo aver distinto gli interventi prioritari da quelli di minore impatto, riserva espressamente a successivi atti le ulteriori iniziative, le quali proseguono l’iter procedimentale. Il dato letterale dell’atto conferma dunque che nessuna approvazione del progetto è mai intervenuta.
Né in senso contrario vale la comunicazione del marzo 2009, con cui si invitavano le società a produrre le relazioni geologico-tecniche al fine di consentire l’istruttoria dei progetti. Tale atto conferma semmai che i progetti necessitavano ancora di apposita istruttoria ai fini della successiva approvazione. Questa sola ragione è sufficiente a rigettare l’appello, trattandosi di ragione autonoma.
Quanto al secondo motivo, concernente la pretesa incompatibilità con il contratto di valorizzazione urbana del comprensorio, il Collegio rileva che l’opera non ha ad oggetto soltanto un parcheggio pubblico, ma anche un centro polifunzionale con esercizi commerciali, uffici, locali di ristorazione e cinema multisala. Deve pertanto confermarsi la qualificazione dell’intervento come centro commerciale e non come parcheggio, con evidente inversione funzionale del rapporto tra opere a servizio e opere a corredo.
La Corte precisa infine che la questione relativa alla mancanza di attualità del progetto costituisce una valutazione di merito amministrativo insindacabile in sede giurisdizionale, non emergendo profili di manifesta illogicità o irragionevolezza. L’appello è quindi rigettato, con condanna dell’appellante alle spese di lite liquidate in euro seimila, oltre accessori.
Nota della Redazione
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