Codice ATECO errato e principio di autoresponsabilità nel bando PNRR Agrisolare (Cons. Stato n. 6132 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il richiedente un contributo pubblico è soggetto al principio di autoresponsabilità nella compilazione della domanda, a garanzia della par condicio tra i concorrenti. L’errata indicazione del codice ATECO nella domanda legittima il diniego ai sensi dell’art. 3, comma 8, dell’Avviso ministeriale, senza che l’Amministrazione sia tenuta a supplire all’errore del privato. Il provvedimento che sostituisce la fattispecie escludente erroneamente individuata non costituisce motivazione postuma, ma esito di un nuovo esame procedimentale: la correzione in convalida non lede il diritto di difesa. Il principio del risultato non consente di prescindere dai requisiti formali del bando.

Il Fatto

Un imprenditore individuale nel settore dell’allevamento di pollame chiedeva al G.S.E. l’ammissione al contributo in conto capitale per due impianti fotovoltaici, nell’ambito del P.N.R.R. e della misura c.d. Agrisolare. Il Gestore respingeva l’istanza con provvedimento dell’8 ottobre 2024 e confermava l’esclusione con successivo atto del 29 gennaio 2025.

Il TAR Lazio respingeva in parte e dichiarava in parte improcedibili i ricorsi riuniti, valorizzando il codice ATECO non corrispondente alla tabella della misura incentivante. L’interessato appellava deducendo la mancata pronuncia su un motivo assorbito, la pretesa motivazione postuma, un difetto di giurisdizione e il formalismo del Gestore.

La Motivazione della Corte

Il Cons. Stato respinge l’appello. Sul primo motivo, il Collegio rileva che il giudice di prime cure non ha omesso la pronuncia: ha ritenuto assorbiti i motivi condizionati alla pertinenza dell’art. 3, comma 7, dell’Avviso e del paragrafo 1.1. del Regolamento operativo, una volta esclusa l’applicabilità di tali norme al caso concreto. L’assorbimento, dunque, è conseguenza logica del percorso argomentativo.

Quanto alla motivazione postuma, la Corte precisa la nozione: il divieto opera quando l’omissione delle ragioni ha impedito al destinatario di esercitare la difesa, o quando la motivazione viene integrata o modificata con atti processuali. Non ricorre invece il vizio se l’aggiunta deriva da un nuovo esame procedimentale volto a verificare la conferma dell’atto. Il G.S.E. aveva avviato l’autotutela dopo la nota ministeriale del 14 novembre 2024 sui commi 7 e 8 dell’art. 3 dell’Avviso. La seconda esclusione aveva errato nell’individuare la fattispecie escludente; il provvedimento di convalida l’ha correttamente individuata. Il provvedimento escludente resta legittimo: si corregge solo una sbavatura formale, e un annullamento non avrebbe giovato all’appellante, poiché il nuovo diniego avrebbe indicato la norma corretta, peraltro non impugnata.

Sul quarto motivo, il Collegio esclude la violazione dei principi di ragionevolezza e di risultato. Decisivo è il principio di autoresponsabilità di chi chiede contributi pubblici, funzionale alla par condicio nelle procedure pubbliche. La presentazione della seconda domanda con codice ATECO errato ha definitivamente travolto la prima, relativa al medesimo progetto e beneficiario, senza possibilità di reviviscenza. L’istanza di riesame del 26 novembre 2024, poi rinunciata, costituiva un mero invito privo di obbligo di esame. Il G.S.E., ricevuto il codice difforme, doveva solo chiedere chiarimenti e, in mancanza di corrispondenza, respingere la domanda ai sensi dell’art. 3, comma 8, dell’Avviso.

La complessità della vicenda e l’operato non sempre appropriato del Gestore giustificano la compensazione delle spese del grado di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *