Incentivi fonti rinnovabili: opere idrauliche preesistenti e nozione di nuovo impianto (Cons. Stato n. 6133 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di incentivazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, la nozione di nuovo impianto dettata dall’art. 2, comma 1, lettera a), d.m. 23 giugno 2016 non si esaurisce nella centrale di produzione, ma investe anche le altre opere idrauliche che costituiscono l’impianto. Per l’impianto idroelettrico, tali opere non devono essere state in precedenza asservite a un altro impianto destinato alla produzione di energia idroelettrica. Ove le opere idrauliche preesistenti siano state riutilizzate, l’intervento va qualificato come riattivazione e non come nuova costruzione, con conseguente incentivo ridotto parametrato ai costi di rigenerazione. Il provvedimento emanato dal G.S.E. in sede di riesame, che riconosce in parte il beneficio in precedenza negato, non è meramente confermativo e rende improcedibile il ricorso non integrato da motivi aggiunti.
Il Fatto
La società appellante gestisce un impianto idroelettrico di potenza pari a 239,60 kW, installato sulla condotta di derivazione che collega una diga al potabilizzatore. Sulla medesima derivazione il Consorzio di Bonifica è titolare di concessione ad uso idropotabile, mentre la società è titolare della concessione ad uso idroelettrico. A seguito del rilascio di nuova concessione, la centrale è stata oggetto di completo rifacimento, con installazione di un unico gruppo di generazione, e la società ha chiesto l’accesso ai meccanismi di incentivazione.
Il G.S.E. ha respinto la richiesta con provvedimento dell’11 agosto 2017. La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, che ha dichiarato il ricorso improcedibile. Nelle more del giudizio, il G.S.E. con nota del 15 novembre 2019, su richiesta di riesame, ha parzialmente accolto la domanda, qualificando l’intervento come riattivazione di una struttura esistente e non come impianto nuovo. La società ha proposto appello, contestando sia la declaratoria di improcedibilità sia la qualificazione sostanziale dell’impianto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale. Secondo l’appellante, la nota del 2019 sarebbe meramente confermativa del diniego impugnato e non avrebbe reso improcedibile il ricorso. Il Consiglio di Stato ritiene la tesi manifestamente contraria alla realtà: un atto che concede, anche se non nei termini auspicati, il beneficio in precedenza negato non può essere qualificato come confermativo secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza. La declaratoria di improcedibilità del primo giudice è quindi corretta.
Il Collegio non si limita però alla considerazione in rito e affronta il merito del secondo motivo. Il parametro è l’art. 2, comma 1, lettera a), d.m. 23 giugno 2016, che definisce nuovo impianto quello che utilizza componenti nuovi o rigenerati su un sito ove, prima dell’avvio dei lavori, non era presente da almeno cinque anni un altro impianto o le principali parti di esso.
Per l’impianto idroelettrico, precisa il Consiglio di Stato, tali caratteristiche non riguardano solo la centrale di produzione con i gruppi turbina, ma anche le altre opere idrauliche che costituiscono l’impianto. Queste ultime non devono essere state asservite in precedenza a un altro impianto destinato alla produzione di energia idroelettrica. La ratio della limitazione è chiara: l’incentivo deve essere proporzionato ai costi di allestimento di un nuovo impianto, che si riducono quando si possa in parte utilizzare la strumentazione di un vecchio impianto. L’impianto non qualificabile come nuova costruzione riceve quindi un incentivo minore, parametrato ai costi di rigenerazione.
Nel caso concreto, la maggior parte delle opere asservite al vecchio impianto idroelettrico è stata riutilizzata: dopo la sostituzione del gruppo si è proceduto a interventi di adeguamento di opere già presenti e realizzate per scopo idroelettrico. A conferma, il titolo autorizzativo comunale ha attivato una Procedura Abilitativa Semplificata denominata “Rifunzionalizzazione della centrale idroelettrica”: per un nuovo impianto l’iter sarebbe stato più complesso, con conferenza di servizi e pareri di più autorità.
L’appello è pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’appellante, mentre sono compensate verso l’interveniente ad adiuvandum.
Nota della Redazione
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