Disabili e dichiarazione DGUE: errata la discrasia sul numero computabile (TAR Puglia n. 617 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni rese nel DGUE in materia di obblighi di assunzione dei disabili non sono false o contraddittorie quando distinguono il numero complessivo dei dipendenti dal numero dei dipendenti computabili ai sensi dell’art. 4, comma 1, legge n. 68/1999. Il concorrente che occupa più di quindici lavoratori ma meno di quindici computabili non è tenuto alla riserva e legittimamente dichiara l’esonero. Non sussiste, quindi, il presupposto della dichiarazione falsa o fuorviante e non è configurabile il grave illecito professionale ex art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, né l’obbligo di valutazione dell’integrità dell’operatore. La correzione di un errore materiale nell’attribuzione dei punteggi tecnici costituisce attività vincolata e non integra violazione del principio di segretezza dell’offerta economica, del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, né difetto di motivazione.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla gara indetta dal Comune per il servizio di ristorazione scolastica, annualità 2024/2025, classificandosi seconda. L’aggiudicazione veniva disposta in favore di una ditta individuale concorrente.
La ricorrente impugnava la determina di aggiudicazione, i verbali della Commissione e gli atti presupposti, chiedendo l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro nell’aggiudicazione, in subordine il risarcimento per equivalente. L’istanza cautelare veniva respinta. Il Comune e la controinteressata resistevano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il primo nucleo di censure investiva la dichiarazione resa nel DGUE dalla aggiudicataria, che aveva indicato diciannove dipendenti complessivi e, al contempo, l’esonero dagli obblighi della legge n. 68/1999 per occupare meno di quindici dipendenti computabili. Secondo la ricorrente, la discrasia avrebbe imposto l’esclusione automatica dalla gara ex art. 94, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 e integrato un grave illecito professionale.
Il Collegio rigetta la tesi. L’aggettivo “computabili” rinvia alla metodologia di calcolo fissata dall’art. 4, comma 1, legge n. 68/1999, che esclude dal computo determinate categorie di lavoratori. La differenza tra organico complessivo e organico computabile è quindi concettuale, non contraddittoria, e i criteri sono convenzionalmente stabiliti dalla legge. La discrasia addotta non sussiste.
Confermano la correttezza della dichiarazione sia la dichiarazione sostitutiva del consulente del lavoro, attestante un numero di computabili inferiore alla soglia, sia la verifica espletata dalla stazione appaltante dopo l’aggiudicazione, conclusasi con la certificazione di ottemperanza rilasciata dall’ARPAL. Manca dunque in radice il presupposto della dichiarazione falsa e non è predicabile la violazione degli obblighi di valutazione dell’integrità e affidabilità dell’operatore.
Il secondo nucleo riguardava la rivalutazione dei punteggi tecnici operata dalla Commissione dopo la conoscenza delle offerte economiche, con asserita violazione della segretezza e del divieto di commistione tra le fasi. La Corte accerta che la revisione dipese dalla correzione di un errore materiale nell’attribuzione dei punteggi ai sub-criteri relativi alla mensa biologica, con inversione dei punteggi tra le due ditte: attività dovuta e vincolata, di mera applicazione della tabella del disciplinare, non rivalutazione discrezionale del merito tecnico. Il divieto di previa conoscenza dell’offerta economica non si estende alla correzione dell’errore materiale, legittima in autotutela anche in virtù dei principi del risultato, della fiducia e di buona fede.
Quanto alla sequenza temporale, la nota di segnalazione dell’errore è pervenuta alla PEC comunale alle ore 09:17 del 20 novembre 2023, prima dell’apertura delle operazioni di gara delle ore 10:00: la Commissione ne era già a conoscenza. Le ulteriori doglianze sull’inaffidabilità dell’aggiudicataria, introdotte in memoria non notificata con espresso dissenso al contraddittorio, sono inammissibili. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.