Accesso agli atti e silenzio: le parti intimate devono riscontrate l’istanza (TAR Toscana n. 619 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le parti intimate destinatarie di una istanza di accesso agli atti hanno l’obbligo di riscontrarla, anche quando ritengano di non detenere i documenti richiesti, dovendo chiarire se gli stessi siano o meno in loro possesso. La mancata risposta integra un diniego tacito annullabile, con conseguente condanna del destinatario a esitare l’istanza entro un termine assegnato dal giudice. L’assenza di legittimazione passiva di un’amministrazione si fonda sulla dimostrazione, all’esito dell’istruttoria, dell’effettiva indisponibilità dei documenti, non sulla mera inerzia. Il riparto delle spese segue la soccombenza nei confronti dei destinatari inadempienti e può essere compensato verso l’amministrazione che ha collaborato.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile nel Comune di Monte San Savino, presenta nel novembre 2022 una CILA per interventi edilizi che comportavano lo spostamento di una linea elettrica ancorata alla facciata dell’edificio. Avvia quindi un’interlocuzione con il gestore della rete in ordine alle modalità e ai costi dello spostamento.
Con istanza del 15.10.2024 la ricorrente e un congiunto chiedono a E.Distribuzione, al Comune e alla Regione Toscana copia dei titoli legittimanti l’elettrodotto e la servitù sul fondo, inclusa la dichiarazione di pubblica utilità e l’autorizzazione alla realizzazione. L’istanza non viene riscontrata e si forma il silenzio diniego. I ricorrenti impugnano il diniego tacito e chiedono l’accertamento del diritto all’ostensione e la condanna all’esibizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina separatamente la posizione dei tre destinatari dell’istanza. La Regione Toscana si è costituita e ha dato conto di una lunga istruttoria, condotta anche acquisendo dal gestore le informazioni relative all’impianto. Da tale attività è emerso che la presenza della linea sul fondo non risulterebbe legittimata da un atto formale di costituzione di servitù, sostenendo il gestore di aver acquisito il diritto mediante usucapione.
La Regione ha inoltre riferito che il gestore non ha richiesto l’autorizzazione in sanatoria prevista dall’art. 20 della L.R.T. 11/08/99 n. 51, non raggiungendo l’elettrodotto la tensione minima richiesta, e che il rilascio del titolo edilizio per gli impianti a bassa tensione è di competenza del Comune. Su queste basi il Tribunale respinge la domanda di ostensione verso la Regione, risultando la stessa non in possesso dei documenti.
Quanto al gestore e al Comune, il Collegio ritiene che essi avessero l’obbligo di dare risposta all’istanza, al fine di chiarire se gli atti richiesti siano o meno in loro possesso. La circostanza che i due enti non si siano costituiti non li esonera dal riscontro. Né l’istruttoria regionale consente di escludere che nelle pratiche edilizie relative all’immobile vi siano riferimenti al posizionamento della conduttura.
Il ricorso è quindi accolto nei confronti del gestore e del Comune, con annullamento del diniego tacito e condanna a esitare l’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Le spese sono compensate verso la Regione e poste a carico solidale delle altre due parti, liquidate in euro 2.000 oltre IVA e c.p.a., con rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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