Svincolo pro quota dell’erede sul conto cointestato dei genitori defunti (ABF Collegio di Milano n. 1092 del 07.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il singolo coerede può agire verso l’intermediario per ottenere la liquidazione della propria quota ereditaria sulle somme giacenti in un conto corrente cointestato ai genitori defunti, senza che sia necessaria la quietanza congiunta di tutti i coeredi. Il debitore che paghi uno dei coeredi è liberato nei confronti di tutti e le eventuali contestazioni sulla misura delle rispettive quote restano estranee all’intermediario. Non è richiesta la presenza in filiale dell’amministratore di sostegno dell’altro coerede, poiché la liquidazione pro quota non incide sulla posizione dell’erede fragile. La mancata definizione della successione di uno dei cointestatari non osta allo svincolo della quota derivante dalla successione già perfezionata, trattandosi di masse ereditarie distinte.

Il Fatto

Il ricorrente ha sottoscritto la dichiarazione di successione della madre, deceduta nel maggio 2023, sostenendone integralmente i costi. Dall’estratto conto degli ultimi dieci anni ha rilevato numerosi prelievi non autorizzati effettuati dal fratello sul conto dei genitori. Il padre è deceduto nel settembre 2023 e il fratello è stato sottoposto ad amministrazione di sostegno nel febbraio 2024.

Il ricorrente ha chiesto all’intermediario il rilascio della somma di circa € 12.000,00, pari alla sua quota del saldo del conto oggetto dell’eredità materna. L’intermediario ha rifiutato, invocando la delicatezza della vicenda, la fragilità dell’altro coerede e la mancata definizione della successione paterna, e ha richiesto la presenza congiunta degli eredi e dell’amministratore di sostegno in filiale.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di coordinamento n. 27252 del 27/12/2018, che ha aderito ai principi delle Sezioni Unite n. 24657 del 28/11/2007. Da essi discende che ciascun coerede può agire singolarmente per ottenere l’adempimento dell’intero credito ereditario e che il debitore che paga uno dei coeredi è liberato nei confronti di tutti. Le controversie tra coeredi sulla misura delle quote restano tra loro, rimanendovi estraneo il debitore dell’eredità.

Il Collegio precisa inoltre che non occorre che il ricorso sia presentato da tutti i coeredi, poiché la pronuncia dell’ABF non assume valore di cosa giudicata e l’intermediario non ha interesse a eccepire la mancata integrazione del contraddittorio. Nella specie il ricorrente chiede solo la liquidazione della propria quota, cosicché l’opposizione dell’intermediario è ingiustificata.

Le cautele approntate a tutela del coerede amministrato sono prive di fondamento quando la richiesta di consegna dei fondi riguarda esclusivamente la quota del coerede capace. Lo svincolo pro quota è ammesso purché siano perfezionati gli adempimenti fiscali e documentali relativi alla successione di riferimento. Non serve la presenza congiunta degli altri coeredi, perché la liquidazione non incide sulla posizione dell’erede fragile, che resta tutelata attraverso le procedure proprie dell’amministrazione di sostegno.

Quanto al quantum, dall’estratto della dichiarazione di successione risulta che il saldo del conto alla data del decesso era pari a € 72.472,95. La somma da dividersi tra i tre coeredi è di € 36.236,00 e la quota di 1/3 è pari a € 12.078,66.

La mancata definizione della successione paterna non costituisce ostacolo alla liquidazione della quota derivante dalla successione materna, trattandosi di masse ereditarie distinte. Il Collegio accoglie il ricorso e dispone il pagamento di € 12.079,00, oltre al contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e al rimborso di € 20,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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