Estinzione anticipata del credito al consumo: rimborso oneri e ricalcolo della penale (ABF Collegio di Roma n. 2044 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori, gli oneri qualificati come up front — quali le spese di istruttoria e le provvigioni dell’intermediario del credito — sono rimborsati, in assenza di diversa pattuizione, secondo il metodo di riduzione progressiva degli interessi corrispettivi. Il costo assicurativo non goduto è rimborsato pro rata temporis quando il criterio contrattuale non sia conoscibile ex ante dal cliente. La commissione di estinzione anticipata va rideterminata entro l’1% dell’importo effettivamente rimborsato in anticipo, al netto dei rimborsi dovuti al consumatore ai sensi dell’art. 125-sexies T.U.B., con restituzione dell’eccedenza.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver esperito il reclamo, si è rivolto all’ABF chiedendo il rimborso di euro 1.081,80 a titolo di equo rimborso degli oneri non maturati per l’estinzione anticipata del finanziamento, con riferimento alle spese di istruttoria e alla commissione di intermediazione creditizia. Domandava inoltre la restituzione delle quote insolute, il rimborso della penale di estinzione anticipata di euro 118,62 e il riconoscimento delle spese di presentazione del ricorso.
L’intermediario ha resistito sostenendo la natura up front della provvigione e delle spese di istruttoria, quali attività svolte prima dell’erogazione, e ha contestato il rimborso del costo assicurativo e delle spese legali, invocando la serialità del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio, in ragione della data di sottoscrizione del contratto, ha applicato l’art. 125-sexies T.U.B. nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010, richiamando l’orientamento condiviso dei Collegi formatosi dopo la declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, D.L. 73/2021. Da tale indirizzo discende che i costi recurring si rimborsano con criterio di proporzionalità puro, mentre i costi up front, in assenza di diversa previsione pattizia, seguono la curva degli interessi.
Quanto agli oneri assicurativi, il Collegio ha richiamato la decisione del Collegio di coordinamento n. 13169/2024, che ha ribadito il difetto di competenza dell’ABF sulla conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio, ferma la necessaria conoscibilità ex ante: in difetto, si applica il pro rata temporis.
Nel merito, il finanziamento risulta estinto alla rata n. 48 su 120, con un TAN del 7,48%. Il Collegio ha qualificato come up front sia le spese di istruttoria sia la commissione di intermediazione, applicando la proporzione agli interessi e pervenendo a un rimborso complessivo di euro 714,06, importo inferiore alla somma richiesta perché il ricorrente aveva impiegato il pro rata temporis per tutte le voci.
Le quote insolute non sono state riconosciute per difetto di documentazione. Sulla penale, richiamando la decisione del Collegio di coordinamento n. 5909/2020 e la n. 11679/2021, il Collegio ha verificato l’assenza delle ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo ex art. 125-sexies, comma 3, T.U.B. e ha rideterminato la commissione entro l’1% dell’importo rimborsato in anticipo, decurtato dei rimborsi tabellari: ne è derivata l’eccedenza di euro 7,14.
Il ricorso è stato pertanto parzialmente accolto per euro 721,00, con interessi legali dalla richiesta al saldo, e respinto nel resto, con esclusione delle spese legali per la serialità della controversia.
Nota della Redazione
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